Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 905 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 905 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES – IRAP 2004.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23147/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Matera, INDIRIZZO , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA n. 203/03/2015, depositata il 20 febbraio 2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere NOME COGNOME; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso;
– Rilevato che:
– L ‘RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Matera, in data 15 gennaio 2008, notificava al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva accertato, nei confronti del predetto RAGIONE_SOCIALE, un reddito d’impresa, per l’anno 2004, di € 41.628,61, in luogo della perdita dichiarata di € 16.828,00 .
In particolare, l’Ufficio, stante la situazione di insolvenza del RAGIONE_SOCIALE (la cui attività era cessata in data 8 maggio 2004, con il licenziamento dei dipendenti e la vendita dei beni strumentali), che portava ad escludere qualsiasi possibilità di restituzione, qualificava come reddito il contributo di € 58.456,61, eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE, che veniva quindi assoggettato a tassazione quale contributo derivante da contratto, ex art. 85, comma 1, lett. g ), TUIR.
-Proposto, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ricorso dinanzi alla C.T.P. di Matera questa, con sentenza n. 207/01/2010, depositata il 4 ottobre 2010, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, compensando le spese.
-Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 203/03/2015, pronunciata il 17 ottobre 2014 e depositata il 20 febbraio 2015, accoglieva l’appello, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
All’udienza pubblica del 14 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti ed il P.M. hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176.
Considerato che:
Preliminarmente va rilevato che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti.
Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge suindicata, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è risultata soccombente in primo grado, ed il cui valore -determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non è superiore ad € 50. 000,00.
Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione.
Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.