Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35351 Anno 2023
Oggetto:Tributi
Ires, irap e iva 2007
art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv.
con mod. dalla legge n.
225/2016.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35351 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero 23370 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 665/45/2015, depositata in data 26 febbraio 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal Relatore AVV_NOTAIO di Nocera.
RILEVATO CHE
– a seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, per gli anni 20062009, l’RAGIONE_SOCIALE, emetteva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di rimessaggio imbarcazioni e fornitura di servizi nautici, avviso di accertamento con il quale relativamente all’anno 2007, riprendeva a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e detratti ai fini Iva: 1) afferenti all’acquisto in leasing e utilizzo di un’imbarcazione Sealine T60, denominata Stone IV e targata TARGA_VEICOLO, che i verificatori consideravano bene non inerente all’attività esercitata dalla società, ma utilizzata per finalità personali ed extraimprenditoriali; 2) relativi a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE per prestazioni di lavoro rese da dipendenti di detta società nei confronti di RAGIONE_SOCIALE considerate generiche nella descrizione RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate;
-il ricorso avverso il suddetto atto impositivo proposto da RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, veniva rigettato con sentenza n. 144/01/2013.
-avverso tale sentenza, la società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 665/45/2015, depositata il 26 febbraio 2015, confermava la pronuncia di primo grado;
-in punto di diritto, la CTR ha affermato che l’imbarcazione Sealine T60 non poteva essere considerata ‘bene strumentale’ all’attività esercitata dalla società, non svolgendo quest’ultima attività di vendita, noleggio e locazione di imbarcazioni; in particolare, nella dichiarazione dei redditi non veniva fatta alcuna menzione a tale attività e dal quadro D dello studio di settore allegato
alla dichiarazione, emergeva che la società aveva ripartito l’attività svolta in manutenzione/riparazione 10%, rimessaggio a terra 10%, rimessaggio in acqua 80%, il che induceva a ritenere che l’imbarcazione non potesse essere considerata, in alcun modo, u n ‘bene strumentale’ all’attività di impresa, tenuto conto, altresì, del fatto che i costi di acquisto e di gestione incidevano particolarmente sul bilancio, con conseguente sproporzione e antieconomicità degli stessi rispetto ai ricavi; peraltro, costitui vano indici dell’uso dell’imbarcazione soltanto a fini personali extra – imprenditoriali sia il fatto che la stessa risultasse ormeggiata in un porto turistico ligure ben lontano dalla sede sociale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia la circostanza che il rifornimento di carburante risultasse essere stato effettuato soltanto nel mese di agosto nelle località di Portoferraio, Isola d’Elba e Porto di Lavagna. Quanto all’inerenza RAGIONE_SOCIALE spese, neppure l’impiegata delegata ad assistere i verificatori durante le operazioni di controllo, aveva fornito chiarimenti sostanziali, limitandosi a fornire riscontri non rilevanti;
-avverso la sentenza di appello la società propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
la società contribuente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio avendoci rinunciato implicitamente per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/86 (TUIR) per avere la CTR peraltro, richiamando impropriamente l’art. 164 TUIR – ritenuto indeducibili i canoni di leasing corrisposti dalla società per l’acquisto dell’imbarcazione Sealine T60, denominata Stone IV, e i relativi costi di gestione, in quanto trattavasi di bene non strumentale all’attività di impresa e utilizzato per fini personali extra -imprenditoriali, sebben e detti costi fossero inerenti all’attività di impresa, ai sensi
dell’art. 109 TUIR, dovendo il bene essere considerato ‘strumentale’ siccome destinato ad essere impiegato in modo durevole nel ciclo produttivo aziendale. In particolare, ad avviso della ricorrente – premesso che dallo statuto risultava lo svolgimento da parte della società non solo dell’attività di rimessaggio imbarcazioni e fornitura di servizi nautici ma anche di quella di compravendita, locazione, noleggio, comodato di imbarcazioni -sarebbero stati correttamente dedotti sia i canoni di leasing dell’imbarcazione essendo questa ‘ utilizzata quale bene strumentale per la promozione del marchio RAGIONE_SOCIALE ‘ e destinata anche alla successiva rivendita (il che era stato comprovato anche da documentazione prodotta nei gradi di merito) sia le spese di gestione della stessa in quanto riconducibili al detto bene strumentale.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c. per avere la CTR confermato la legittimità dell’avviso in questione ancorché, in violazio ne del criterio di ripartizione dell’onere probatorio tra contribuente e Amministrazione, a fronte dell’avvenuta prova da parte della contribuente della strumentalità dell’imbarcazione acquistata in leasing , ricadesse sull’Amministrazione l’onere di dimost rare che il bene in oggetto fosse stato impiegato per fini extra-imprenditoriali, nella specie, non assolto, avendo il giudice di appello dato rilievo, sotto tale profilo, ad elementi insignificanti quali l’utilizzo stagionale dell’imbarcazione in porti tu ristici (lontani dal luogo della sede legale della società), le risultanze dello studio di settore (considerato che alcuna cessione di imbarcazione era stata conclusa dalla contribuente nel 2007).
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR ritenuto indetraibili, ai fini Iva, i canoni di leasing dell’imbarcazione e i relativi costi di gestione sebbene la società avesse dimostrato la stretta connessione tra tali spese e l’esercizio dell’attività di impresa.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. con riguardo alla valenza degli elementi indiziari, al divieto di prova testimoniale ex art. 7, comma
4, d. lgs. n. 546/1992 ed ai principi di formazione della prova ex articoli 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR assunto come prova piena laddove «invece le stesse, da un lato, non possono considerarsi tali in ossequio al divieto di prova testimoniale nel processo tributario; dall’altro poiché lo stesso Giudice interpreta quale elemento dirimente l’affermazione “non sono in grado di riferire” che inequivocabilmente non può costituire elemento neppure indiziario sulla cui valutazione determinare il proprio convincimento».
5 . Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio avendo il giudice di appello completamente obliterato tutti gli argomenti esposti dalle parti sul distinto rilievo concernente la assunta indeducibilità dei costi di cui alle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE per prestazioni rese in favore della contribuente.
In data 17 novembre 2023 la contribuente ha depositato istanza di estinzione rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016, impegnandosi a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi rottamati.
7 .Rilevata la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata, e, in particolare, se essa si riferisca all’avviso di accertamento impugnato, deve invitarsi l’RAGIONE_SOCIALE a prendere posizione in ordine alla regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando l’RAGIONE_SOCIALE, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a prendere posizione in ordine al procedimento di definizione agevolata;
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023