Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17752 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17752 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1412/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA -SEZ.DIST.FOGGIA n. 1392/2016 depositata il 01/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Per l’anno di imposta 2007 la contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE era attinta da cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973, con ripresa a tassazione ai fini Ires.
Insorgeva la contribuente avanti il giudice di prossimità, evidenziando non essere stata preceduta la cartella dal dovuto avviso bonario, in violazione dell’art. 6 l. n. 212/2000, nonché che non vi fosse la completezza della ripresa anche a fini Irap ed Iva, a dimostrazione della regolarità della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente che, erroneamente, era stata ritenuta società non operativa ai sensi dell’art. 30 l. n. 724/1994.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il ministero
dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a tre mezzi di impugnazione, cui replica la parte contribuente, spiegando controricorso.
Nelle more del giudizio di legittimità, l’istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 è stata respinta dall’Agenzia delle entrate e viene qui impugnata dalla parte contribuente, con unico mezzo.
CONSDIERATO
In via pregiudiziale di rito, occorre esaminare il ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, il cui esito è suscettibile di definire integralmente il presente giudizio.
Nello specifico, il patrono della parte contribuente evidenzia che il diniego di definizione sia stato negato con riferimento ad ipotesi estranea alla fattispecie tipica e su elementi meramente ipotetici. Dall’atto di diniego depositato in atti, in quanto elemento sopravvenuto successivo al ricorso per cassazione, nonché dagli stralci dello stesso riportati nel ricorso ai fini della completezza ed esaustività del motivo, emerge che l’Agenzia delle entrate abbia denegato la definizione agevolata perché la sentenza di secondo grado -peraltro qui in scrutinio -è oggetto di processo penale per corruzione in atti giudiziari dei suoi autori in concorso con altri e per altri capi di imputazione; donde la medesima sentenza potrebbe essere altresì gravata da ricorso per revocazione per dolo del giudice, donde se ne deduce che incerto è l’ammontare del valore della controversia, come da tale sentenza indicato e posto a base di calcolo dell’istanza di definizione agevolata.
In altri termini, il valore della controversia aggetto di definizione riposa su una sentenza le cui sorti sono segnate dall’esito del processo penale in corso e dell’ipotetico giudizio di revocazione che da quello potrebbe scaturire, donde non è certo se ed in che misura tale valore possa dirsi fondato, da cui l’Agenzia ritiene non potersi accogliere l’istanza di condono. A queste
considerazioni, il ricorso di parte contribuente oppone trattarsi di valutazione meramente ipotetica ed eventuale, estranea all’art. 6 d.l. n. 119/2018, insuscettibile di costituire valida argomentazione a sostegno del diniego di procedura agevolata.
3. Il ricorso di parte contribuente è fondato. Ed infatti, il diniego di definizione agevolata della controversia sottesa al presente ricorso rgn. 1412/2017 è sorretto da motivazione meramente ipotetica e dubitativa, su fattispecie comunque estranea al dettato normativo. Preme rimarcare il carattere generale della procedura clemenziale e che le controversie sottratte a tale disciplina sono in numerus clausus , quale elencato all’art. 6, comma quinto, del prefato d.l. n. 199/2018, in ragione di superiori ragioni di pubblico interesse o di rilevanza eurounitaria. Tra queste non rientra l’ipotesi enucleata dall’Agenzia delle entrate nel caso in esame, dovendosi peraltro rimarcare che, allo stato, la sentenza della CTR qui in scrutinio è valida ed efficace, capace di esprimere il valore della controversia su cui calcolare la somma da versare a condono, né un tanto può essere revocato in dubbio da elementi futuri ed incerti (in tale senso vedi anche Cass. n.6724/223).
4. In definitiva il ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018 è fondato e va accolto; il diniego di definizione agevolata dev’essere annullato, senza possibilità di diversa determinazione da parte dell’Ufficio che ha già esaurito il relativo potere; per l’effetto, il giudizio rgn. 1412/2017 dev’essere dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 08/05/2025.