Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
IRPEF, AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14634/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Cod. Fisc. CODICE_FISCALE) con sede in Civita Castellana INDIRIZZO, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro-tempore e socio accomandatario Sig. NOME COGNOME e, in qualità di soci della stessa, nonché di eredi della socia NOME COGNOME, Sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6555/37/2015 depositata il 10/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Nel dicembre del 2011 l’RAGIONE_SOCIALE, direzione provinciale di Viterbo, notificava alla RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore e socio accomandatario Sig. NOME COGNOME e, in qualità di soci della stessa, e quali eredi della socia NOME COGNOME, ai signori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME distinti avvisi di accertamento con i quali contestava, alla società e ai soci, per l’anno di imposta 2006 la mancata inclusione della società nel test di operatività per la verifica RAGIONE_SOCIALE società di comodo e altre irregolarità relative ad ammortamenti e ad altre immobilizzazioni, con maggior reddito ascritto alla società pari ad euro 36.613,00, e ai soci per trasparenza ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. in proporzione alle rispettive quote.
La società e i soci proponevano distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo chiedendo l’annullamento degli avvisi di accertamento. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva nei vari giudizi riaffermando la legittimità della pretesa impositiva e chiedendo il rigetto della impugnazione.
La CTP di Viterbo, previa riunione dei ricorsi, respingeva le impugnazioni dei ricorrenti con la sentenza n. 621/01/14 del 30/07/2014.
La società e i soci proponevano appello con un unico atto innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio . L’Ufficio si costituiva con controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La CTR adita respingeva l’appello e, di conseguenza, confermava la legittimità degli accertamenti, con la sentenza n. 6555/37/2015 depositata il 10/12/2015.
Avverso la pronuncia della CTR, la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con successiva memoria i contribuenti hanno dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 22/10/2016, n. 193 convertito con modifiche dalla legge 01/12/2016, n. 225, con
espresso impegno a rinunciare al giudizio pendente, hanno documentato di aver pagato le prime rate del dovuto e hanno chiesto di disporre l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Successivamente l’RAGIONE_SOCIALE, con memoria ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. ha confermato l’integrale adempimento degli oneri di cui alla definizione agevolata e ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 18/09/2024.
Considerato che:
I contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata e hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. L’RAGIONE_SOCIALE ha confermato la definizione agevolata e ha aderito alla rinuncia chiedendo l’estinzione del giudizio. Va disposta l’estinzione del giudizio per effetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni invocate dalle parti e innanzi citate.
Con riguardo alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese, preso atto che l’Ufficio stesso ha chiesto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, va ad ogni modo ricordato che «in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese» (Cass. 27/04/2018, n. 10198).
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio
contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.