Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24933 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12123/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 3840/2019 depositata il 25/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente l’appello principale del contribuente NOME COGNOME e ha rigettato quello incidentale
dell’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Frosinone che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro una serie di cartelle di pagamento.
Il ricorso è stato proposto limitatamente a tre cartelle (n. 04720060003787656, n. 04720060026158507, n. 04720080034559908) ed è fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Nelle more, con atto depositato il 24.7.2023, è stato comunicato che NOME COGNOME aveva aderito alla definizione agevolata (c.d. ‘ rottamazione quater ‘ ) ex art. 1 commi da 231 a 252 legge n. 197/2022, con rinunzia al controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 27296/2023, depositata il 25.9.2023, questa Corte, ritenuto di dover verificare la corrispondenza tra le cartelle di pagamento per le quali è stata proposta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e quelle oggetto del presente giudizio, ha dato termine alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE per deduzioni in merito.
In data 3.10.2023 l’Avvocatura dello Stato ha depositato telematicamente comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale ha osservato: « Il Signor COGNOME NOME, ha presentato istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) per la cartella n. 04720060003787656 (contenente tre partite di ruolo) e per la cartella n. 04720060026158507 (come da documentazione allegata), con contestuale rinuncia al contenzioso pendente, quindi nel caso al controricorso per cassazione. La cartella n. 04720080034559908 (vedasi dettaglio partita di ruolo allegata) è rientrata nell’ambito di applicazione del D.L. 22.03.2021 n. 41 (annullamento automatico dei ruoli fino a 5.000 euro per i contribuenti che per l’anno di imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30.000 euro)» .
L’RAGIONE_SOCIALE ha concluso che « possa dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia di parte al contenzioso».
Ricorrono i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell ‘art. 1 comma 236 della l. n. 197/2022 ,. Secondo questa norma, infatti, « L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti».
p.q.m.
sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 l. n. 197/2022.
Così deciso in Roma, il 12/09/2024.