Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13273 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13273 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21056/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 148/2021 depositata il 14/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE veniva emesso l’avviso di accertamento n. TD3030201810/2015, a seguito di rigetto dell’istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società ai sensi dell’art. 37 -bis , co. 8, del d.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, mediante l’istanza la società invocava per l’anno d’imposta 2011 la non applicazione della disposizione di cui all’art. 30 L. n. 724 del 1994 avente ad oggetto la normativa di contrasto all’utilizzo a fini elusivi di società non operative (cd. ‘società di comodo’).
La società, in particolare, deduceva che nell’annualità in parola la soglia minima di reddito stabilita con riferimento alle società di comodo non era stata superata per in concorso di fattori oggettivi, ossia -segnatamente -la forte crisi che aveva investito il settore del turismo nel quale l’ente operava e la diversa modalità di gestione dell’attività d’impresa, declinata in stagionale, anziché annuale, a far data dal 1° ottobre 2010.
La RAGIONE_SOCIALE dichiarava nel modello UNICO SC e nel modello Irap 2012 di aver ottenuto l’accoglimento dell’istanza, dal momento che -a fronte della presentazione dell’istanza in data 2 ottobre 2012 la medesima non veniva riscontrata, a dire della società, nei successivi novanta giorni.
A seguito della trasmissione dei modelli anzidetti, l’Agenzia richiedeva la documentazione necessaria alla verifica dell’operatività negli anni d’imposta oggetto di interpello, ritenuti non sussistenti i presupposti richiesti dalla legge per disapplicare la disposizione di cui all’art. 30 legge n. 724/1994 senza necessità di presentare istanza di interpello, l’Ufficio provvedeva ad una nuova verifica dell’operatività e del calcolo del reddito imponibile minimo per il 2011, che determinava nella somma pari ad € 125.144,00.
Su queste basi recuperava i maggiori importi Ires e Irap dovuti; inoltre la qualifica di società non operativa rendeva, nell’impostazione erariale, non utilizzabile il credito Iva maturato ai sensi dell’art. 30, comma 4, legge n. 724 del 1994.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Cosenza che, con sentenza 5921/2019, depositata in data 6 novembre 2019, rigettava il ricorso e per l’effetto confermava l’atto impugnato.
La CTR della Calabria, con sentenza 148/2021 depositata in data 14 gennaio 2021, ha rigettato il successivo appello della contribuente e confermato la sentenza impugnata.
La contribuente affida ora il proprio ricorso a sei motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si adombra la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi in merito alle contestazioni elevate dalla società circa la tardività nella comunicazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di interpello disapplicativo.
Col secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 36 comma 2, n.4 del Dlgs. 546/1992, 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., per aver la CTR emesso una pronuncia assolutamente carente di motivazione in relazione alla tematica concernente la tardività nella comunicazione sul rigetto dell’istanza di interpello disapplicativo.
Col terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., per non aver la CTR riscontrato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale
realizzata dall’Agenzia delle Entrate laddove ha omesso di instaurare il contraddittorio, mediante apposita convocazione della contribuente, al fine di comprendere le ragioni fattuali che avevano impedito alla società di superare il cd. test di operatività.
Con il quarto motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 4 bis, legge n. 724/1994 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., laddove la CTR non ha considerato come ‘oggettive’ le situazioni descritte dalla RAGIONE_SOCIALE al fine di superare il test di operatività.
Col quinto motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per aver la CTR omesso di porre a base della propria decisione le prove regolarmente prodotte in giudizio in relazione alle oggettive situazioni che hanno comportato una contrazione dei ricavi.
Col sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi in merito alle contestazioni elevate in subordine dalla società circa l’errore di calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate nella determinazione dei ricavi presunti.
Con nota datata 25 gennaio 2025, la contribuente ha rappresentato d’aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 1, co. da 231 a 252, della L. n. 197 del 2022. La RAGIONE_SOCIALE, oltre a produrre la ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in parola e la risposta pervenuta dall’Agenzia delle Entrate, ha versato in atti anche le ricevute attestanti il pagamento di n. 6 rate. Su queste basi la ricorrente ha invocato la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 1, co. 236, L. n. 197 del 2022 al fine di poter adempiere totalmente al piano di rateazione previsto per
completare il pagamento della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
Mette in conto evidenziare con ordinanza interlocutoria n. 5830, emessa da questa Corte in data 5 marzo 2025, è stata successivamente rimessa dalla Prima Presidente al vaglio delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, co. 2, ultima parte, c.p.c., la seguente questione: ‘ Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse ‘.
La questione riassunta è suscettibile di riverberarsi sul corso della presente controversia e di condizionarne l’esito.
Su questa premessa, la presente causa va rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia del supremo consesso nomofilattico.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per le argomentazioni esposte in motivazione.
Così deciso in Roma, il 12/03/2025.