Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 933 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 933 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 3065 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
NOME
Nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1250/01/2020, depositata in data 24 giugno 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti di NOME COGNOME e dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore avverso la sentenza n. 1136/11/2017 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, del NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2007;
la CTR ha ritenuto inammissibile per tardività l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE per essere stato proposto- a fronte della sentenza di primo grado depositata il 27 febbraio 2017- con notifica alla controparte il 23 marzo 2018, oltre il termine perentorio semestrale di impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 58, comma 1, della legge n. 69/2009,
W
327, comma 1, c.p.c. e 38 del d.lgs. n. 546/92, trattandosi di ricorso introduttivo depositato presso la segreteria della CTP il 22.4.2011 (dopo il 4 luglio 2009);
il contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE rimangono intimati;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 9, D. L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 e 327 c.p.c. per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile il gravame perché tardivo, senza considerare che il termine per proporre appello era stato automaticamente sospeso per sei mesi trattandosi di “controversia definibile” ed essendo il termine di impugnazione scaduto il 27.9.2017 ( ovvero nel periodo compreso tra il 24 aprile 2017 – data di entrata in vigore del d.l. 50/2017- e il 30 settembre 2017 ai sensi del comma 9 dell’art. 11 cit.);
-il motivo è fondato;
– ai sensi dell’articolo 11 comma 9 0 del DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, “i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017″;
-invero, in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie, di cui all’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito nella le n. 96 del 2017, mentre ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria una specifica richiesta del contribuente, ai fini della proposizione dei ricors la sospensione semestrale del termine per impugnare, prevista dal citato art. 11 comma 9, opera automaticamente per tutte le parti in causa e quindi anche per l’amministrazione finanziaria, purché la lite rientri fra quelle definibili e purché il termine per impugnare spiri fra 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017 (cfr. Cass. n. 11913 del 2019; Cass. n. 5109 del 2020; Cass. n. 29497 del 2021; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 12362 del 2022);
-nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 27 febbraio 2017, con scadenza del termine semestrale lungo ex art. 327 c.p.c. per impugnare in data 27 settembre 2017 (inclusa la sospensione feriale) – avuto riguardo alla sospensione di sei mesi di cui dall’art. 11, comma 9, cit. (trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributa in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il cui ricorso originario è sta notificato alla controparte nel 2011, dunque entro il 24.04.2017, data di entrata in vigore del decreto, e non esclusa dalla definizione ai sensi dell’art. 11 comma 4 del d.l. n. 50 del 2017), il termine per proporre appello doveva ritenersi prorogato fino al 27.03.2018 con conseguente tempestività dell’atto di appello spedito per la notifica, a mezzo servizio postale, il 23.03.2018;
– in conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell Calabria, in diversa composizione;
jP4
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022
Il Presidente