Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34562 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34562 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 25622/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura a margine del ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 7289/2019, depositata in data 23 dicembre 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2010, erano stati recuperati le quote di ammortamento come costo indeducibile per euro 41.545,00 e gli acquisti di carburante per euro 311.585,24 , oltre l’ Iva per euro 62.317,05.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando l’atto impugnato con riferimento agli acquisti di carburante, stante l’avvenuta documentazione dei consumi di esso e l’inerenza all’attività d’impresa.
Sull’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE ed incidentale della contribuente, la Commissione tributaria regionale ha accolto il primo e rigettato il secondo, evidenziando, rispettivamente, che la deduzione dei costi per carburante era indefettibilmente subordinata alla tenuta di documentazione attestante il concreto utilizzo RAGIONE_SOCIALE stesso (e specificamente RAGIONE_SOCIALE schede carburanti e dei buoni di prelievo) e che, avuto riguardo alle quote di ammortamento, gli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedevano espressamente lo svolgimento di verifiche da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con gli stessi poteri previsti per quelle effettuate dagli uffici finanziari e del tutto legittima era, dunque, la richiesta di esibizione del registro dei beni ammortizzabili e del libro degli inventari, rimaste non riscontrate dalla società contribuente.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 34965 del 28 novembre 2022, questa Corte, rilevato che, in relazione all’annualità 2009, pendeva altro ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposto dalla medesima società contribuente ed avente ad oggetto le identiche questioni, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G..
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. n. 444 del 1997 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale escluso la deducibilità dei costi d’acquisto del carburante, nonostante tutti gli acquisti di carburante fossero avvenuti mediante la consegna presso la sede della società (ove il carburante veniva inserito in appositi serbatoi), così che non si rendeva necessario impiantare le schede carburante. Tale circostanza non era stata specificamente contestata dall’Ufficio, per cui tale allegazione doveva intendersi provata ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.. Inoltre, essendo risultato accertato che tutti gli acquisti erano avvenuti tramite consegna presso i locali dell’acquirente e non già presso i distributori stradali, la loro documentazione tramite fatture era da ritenersi assolutamente legittima e corretta, non essendo applicabile la scheda ex art. 1 del d.P.R. n. 444 del 1997. Era erroneo ed illegittimo il convincimento del giudice d’appello basato sull’assunto secondo cui la società ricorrente non avrebbe assolto all’obbligo di istituire buoni di prelievo ad uso interno, facendone conseguire l’indeducibilità RAGIONE_SOCIALE fatture di acquisto del carburante, posto che un tale obbligo non era normativamente previsto. La
Commissione tributaria regionale aveva ingiustamente omesso di dare applicazione al principio di inerenza, non avendo dichiarato la sussistenza del rapporto di causa ed effetto, ovvero del collegamento funzionale tra il costo e l’oggetto e/o attività d’impresa.
Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Commissione tributaria regionale escluso la deducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento senza considerare che il verbale di constatazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non costituiva valida prova per l’accertamento dell’Ufficio . La sentenza impugnata era nulla perché aveva ritenuto legittimo l’accertamento in esame, nonostante l’Amministrazione non avesse assolto all’onere di provare le ragioni di fatto sottese all’accertamento relativo alle quote di ammortamento, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE limitata a fare proprie le conclusioni della RAGIONE_SOCIALE, in assenza di un’autonoma attività accertativa e valutativa.
In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 3 ottobre 2023, istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, rappresentando di essere stata ammessa alla definizione agevolata dei carichi oggetto del giudizio ed allegando la comunicazione di somme dovute da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
3.1 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, « presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del
versamento degli importi dovuti o della prima rata » e, in tal caso, « il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
3.2 Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine » (comma 200) e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200 » (comma 201)».
4. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023 (10 ottobre 2023)
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 3 ottobre 2023.