Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8257 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29637 -20 21 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, da ll’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO
– controricorrenti –
Oggetto: TRIBUTI -estratto di ruolo -definizione agevolata
avverso la sentenza n. 488/06/2021 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 26/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento emessa nei confronti di NOME COGNOME quale legale rappresentante de amministratore unico della cessata RAGIONE_SOCIALE di cui il contribuente lamentava l’omessa notifica sostenendo di esserne venuto a conoscenza attraverso l’autonoma acquisizione del predetto estratto di ruolo, la CTR della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello dell’Ufficio avverso la sfa vorevole sentenza di primo grado e, ritenendo regolare la notifica della cartella di pagamento, dichiarava l’inammissibilità dell’o riginario ricorso del contribuente perché tardivamente proposto.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicano le intimate con controricorso.
Con atto del 3 gennaio 2025 il ricorrente ha depositato una « dichiarazione di rinunzia agli atti del giudizio e richiesta di sua estinzione» sul presupposto che lo stesso aveva «proposto, ai sensi dei commi 231 e segg. dell’art.1 della legge 19.12.2022 n.197, domanda di definizione della agevolata della propria posizione debitoria di cui alla cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA, oggetto del presente giudizio, presentata in via telematica, data 22.06.2023, con espressa rinuncia ai giudizi pendenti, come pr evisto dal comma 236 dell’anzidetta disposizione e protocollata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di Pisa al n. W-NUMERO_DOCUMENTO come da comunicazione della stessa del 26.07.2023, che in copia si allega, contenente
l’indicazione delle somme dovute per effetto di tale definizione, ripartite in n. 18 rate, come ivi rappresentato ed avendo altresì il medesimo ricorrente provveduto al regolare pagamento di tutte le rate sino a questo momento scadute ».
3.1. Il ricorrente ha allegato anche la PEC inviata dall’Agenzia delle entrate -Riscossione all’Avvocatura dello Stato in cui la stessa « Effettuate le opportune verifiche », confermava « che controparte, il 22.06.2023, ha effettivamente aderito alla definizione agevolata ex L. 197/2022 ed è, ad oggi, in regola con i pagamenti avendo corrisposto sei delle diciotto rate accordate (in allegato si trasmette la relativa documentazione) ».
Considerato che:
In via preliminare va esaminata la questione relativa all’estinzione del giudizio conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui alla legge n. 197 del 2022, che lo stesso ha avanzato in pendenza del giudizio e che la stessa Agenzia delle entrate -Riscossione ha attestato, nella suindicata PEC, essere regolare, così come regolari sono stati i versamenti medio tempore effettuati dal contribuente.
Al riguardo va rilevato che questa stessa Sezione con la recente ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025 ha rimesso alla Prima Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., la seguente questione: ‘ Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l ‘assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della
riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse ».
Orbene, la questione prospettata nella citata ordinanza interlocutoria rileva anche nel presente giudizio, in cui la parte contribuente, pur essendo in regola con i pagamenti delle rate, non ha ancora estinto integralmente il debito erariale, sicché si rende necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della eventuale decisione delle sezioni unite di questa Corte.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma in data 30 gennaio 2025 e, a seguito di