Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
Oggetto: impugnazione estratto di ruolo – defini- zione agevolata – Sezioni Unite
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28181/2015 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. NOME COGNOME e dall ‘Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma INDIRIZZO – indirizzo pec: EMAIL;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, cancellato dall’albo degli Avvocati;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 1628/17/2015, depositata il 20.4.2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME e riconvocato il Collegio in data 18 marzo 2025.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 1628/17/2015, depositata il 20.4.2015 venivano parzialmente accolti gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate e dall’agente della riscossione per la provincia di Catania, RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE Per l’effetto, veniva rigettato il ricorso introduttivo limitatamente alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, e riformata in corrispondenza la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania n. 772/9/2010, la quale aveva integralmente accolto il ricorso di COGNOME FerdinandoCOGNOME
Il contribuente rendeva noto di aver appreso dell’esistenza di una iscrizione ipotecaria sui propri beni in favore dell ‘agente della riscossione e di aver saputo attraverso gli estratti di ruolo che l’Agenzia aveva iscritto a ruolo a titolo di II.DD. e IVA la complessiva somma di euro 63.953,23 oltre accessori, a seguito di controlli delle dichiarazioni di plurimi anni di imposta ed emissione delle cartelle di pagamento -non opposte -nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA.
Il contribuente impugnava le quattro cartelle e i ruoli corrispondenti allegando la mancata rituale notifica delle quattro cartelle nei suoi confronti. Il giudice di prime cure faceva propria tale prospettazione, ritenendo che non fosse stata offerta in giudizio prova delle notifiche delle cartelle, decisione che la CTR condivideva solo in parte, accertando la rituale notifica di tre delle quattro cartelle suddette.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione deducendo sei motivi, che illustra con memorie ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui hanno resistito l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione con due distinti controricorsi.
Il contribuente ha depositato in un primo momento istanza di sospensione del processo per definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, con una seconda memoria, ha chiesto la declaratoria del l’estinzione del processo.
Considerato che:
Il contribuente rende noto di essersi avvalso delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231 -252 della legge 29/12/22 n. 197 (cd. rottamazione qua- ter), dando evidenza del pagamento delle prime rate e
con memoria del 9.4.2024 ha chiesto la sospensione del processo, disposta dalla Corte con ordinanza n. 23217 del 2024.
Successivamente, nella memoria illustrativa depositata il 23.12.2024, il contribuente ha chiarito che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA ha sostituito le originarie cartelle n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e che, in relazione alla cartella di pagamento n. 29320170038690920, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della L. 197/2022 e l’agente della riscossione ha inviato la comunicazione di accoglimento della suddetta domanda di rottamazione con il pagamento rateizzato. Ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del processo.
Nelle more, successivamente all’assunzione in decisione della controversia, in data 5.3.2025 è stata depositata l’ordinanza interlocutoria della Corte n. 5830/2025 di rimessione alle Sezioni Unite in relazione al quesito: ‘Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giu dizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse’.
Dev’essere dunque disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla suddetta questione.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/01/2025 e, in