Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1128 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1128 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
AVVISO DI ACCERTAMENTO RAGIONE_SOCIALE 2004
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12471/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO n. 471/04/2014, depositata il 6 maggio 2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere NOME COGNOME;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso;
– Rilevato che:
– L ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ufficio di Giulianova notificavta in data 19 marzo 2009 a COGNOME NOME, in qualità di socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva accertato, nei confronti del predetto contribuente, per l’anno 2004, un maggior reddito da partecipazione nella suddetta società.
– Proposto ricorso avverso tale avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Teramo, con sentenza n. 138/01/2010 del 1° marzo 2010 lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese di lite.
-Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo , con sentenza n. 471/04/2014, pronunciata il 14 febbraio 2013 e depositata il 6 maggio 2014, accoglieva l’appello, compensando le spese di giudizio.
– Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di tre motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti ed il P.M. hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176.
Considerato che:
– Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di
definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti.
Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è risultata soccombente in primo grado, ed il cui valore -determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non è superiore ad € 50.000,00.
– Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione.
Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.