Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3285 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3285 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Oggetto
:Tributi
Data pubblicazione: 02/02/2023
Oggetto:
Oggetto :Tributi
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero n. 13771 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente principale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso l’i ndirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: EMAIL;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Nonché
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore – giusta procura rilasciata dal Presidente della società e autenticata il 28 aprile 2015 dal AVV_NOTAIO, in Catania, rep. n. 2031, racc.n. 1460- rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO di San Lio, INDIRIZZO Roma;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, n. 2344/17/2015, depositata in data 8 giugno 2015, non notificata;
Udita la relazione svolta in data 26 gennaio 2023, dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera nella pubblica udienza ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che non si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio. uditi per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e per RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.La controversia riguarda l’impugnativa da parte della società contribuente RAGIONE_SOCIALE di un avviso con il quale l’Uffici o aveva accertato un minore credito Iva, per l’anno 2002, e della successiva cartella di pagamento.
La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 213/01/2009, previa riunione, accoglieva i ricorsi della contribuente nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 essendo stato l’avviso emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di accesso.
3.Con sentenza n. 2344/17/2015, depositata in data 8 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE avverso la suddetta pronuncia di primo grado.
4.In punto di diritto, il giudice di appello ha affermato che ‘ non si ravvisa elementi per modificare l’esauriente giudizio già espresso dai primi giudici alla luce della recente ordinanza n. 15010 del 12.07.2014 della S.C. da cui si evince che il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo ‘.
5.Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistono con rispettivi
contro
ricorsi RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, nonché la società contribuente spiegando quest’ultima ricorso incidentale affidato a nove motivi.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale.
7.La società contribuente ha depositato istanza di sospensione.
CONSIDERATO CHE
parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 -202, della medesima legge.
P.Q. M.
La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2023