Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
Oggetto: definizione age- volata
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28181/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC : EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n.1628/17/2015 depositata in data 20/4/2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva parzialmente accolto l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 772/9/10, che aveva accolto il ricorso introduttivo dell’AVV_NOTAIO volto ad ottenere l’annullamento di quattro cartelle di pagamento relative agli anni di imposta 2001, 2002, 2003, 2004 per II.DD. e IVA, oltre sanzioni ed interessi.
Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione del contribuente in punto di mancanza di dimostrazione di regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle suddette. La decisione era solo in parte condivisa dalla CTR la quale accertava la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA presso la residenza del ricorrente a mani di addetti alla casa, e della cartella n. NUMERO_CARTA notificata ex art. 140 cod. proc. civ.. Al contrario, il giudice confermava l’irregolare notifica della cartella n. NUMERO_CARTA.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a sei motivi, illustrati con memoria, cui replicano
con distinti controricorsi l’RAGIONE_SOCIALE e l’agente della riscossione. Da ultimo, il contribuente deposita memoria in cui rende noto di aver adito la definizione agevolata della lite, cd. rottamazione quater ex lege 197/2022, e chiede la sospensione del processo.
Considerato che:
Con memoria illustrativa depositata il 9 aprile 2024 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231-252 della legge 29/12/22 n. 197 (cd. rottamazione quater), dando evidenza del pagamento RAGIONE_SOCIALE prime rate ed ha chiesto la sospensione del processo.
Il Collegio osserva che l’art.1 comma 236 della citata legge prevede: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti».
Ritenuto che, in accoglimento della richiesta di parte e in applicazione della previsione di legge suddetta, la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo per sospensione del processo in attesa di perfezionamento della definizione agevolata,
P.Q.M.
La Corte:
rinvia a nuovo ruolo per sospensione del processo in attesa del perfezionamento della definizione agevolata.
Così deciso il 24.4.2024