Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24274 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
Oggetto:
Tributi
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29763/2017 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , come da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche n. 281/05/2017, depositata il 17.05.2017.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 3.07.2024;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la verifica della rottamazione e, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO CHE
La CTP di Ancona rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’ avviso di liquidazione, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
aveva richiesto la differenza dell’IVA in relazione all’atto di compravendita di un immobile del 12.07.2012, revocando l’agevolazione cd. prima casa.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR RAGIONE_SOCIALE Marche rigettava l’appello proposto dal contribuente.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidato a quattro motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata.
Il contribuente ha depositato in data 19.06.2024 istanza di rinvio per completare il versamento RAGIONE_SOCIALE rate relative alla definizione agevolata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale;
Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione d ell’art. 1 nota II bis della Tariffa parte prima lett. b), allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente fondata la decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’ sulla base della circostanza che il contribuente fosse cointestatario pro quota e complessivamente per l’intero, unitamente al coniuge, in regime di separazione dei beni, di un’altra unità immobiliare.
Con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, avendo la CTR rigettato l’appello, nonostante la conferma della pretesa
si fondasse su ragioni diverse da quelli indicate dal primo giudice, senza esaminare le altre questioni sulla natura cd. di lusso dell’abitazione.
Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione dell’inesistenza dei presupposti per considerare l’unità immobiliare come abitazione di lusso.
Successivamente, il ricorrente ha depositato in data 19.06.2024, con modalità telematiche, la richiesta di rinvio del giudizio, dichiarando: a) di avere presentato in data 24.04.2018 la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazioneter ), impegnandosi a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi rottamati; b) che detta domanda riguardava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, portante l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme richieste con l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto del presente giudizio e che tutta la somma per cui è pendente il giudizio è stata oggetto di definizione; c) che i pagamenti effettuati risultano indicati nel prospetto allegato, estratto dal sito dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; d) che in data 20.04.2023 ha presentato la domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 -252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ), anche in relazione alla cartella n. 06320160011842453000, che riguarda l’importo RAGIONE_SOCIALE residue somme dovute in relazione al debito riferito a ll’ avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio; e) che sono state pagate le prime quattro rate e che l’ultima scadrà in data 30.11.2027, come si evince dal piano di rateizzazione allegato.
Ciò premesso, dalla comunicazione dell’ADER dell’8.09.2023 risulta che è stata chiesta la rateizzazione del versamento dell’importo ancora dovuto in diciotto rate, di cui l’ultima ha la scadenza in data
30.11.2027, sicchè va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della completa esecuzione della definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024