Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14455 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3272/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 5181/2018 depositata il 28/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe emerge che, a seguito RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’attività di Polizia Giudiziaria svolta nell’ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 1491/2011 mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Milano nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME ed altri per reati ex artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, l’Ufficio procedeva al controllo di varie società e all’emissione di numerosi atti impositivi.
Con riferimento ad una di tali società, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE , già RAGIONE_SOCIALE , cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese) l’11 luglio 2011, rilevava irregolarità per aver registrato fatture per operazioni inesistenti.
Di conseguenza, relativamente all’anno 2008, veniva emesso, nei confronti della società, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per IVA, oltre accessori e sanzioni, indirizzato sia al liquidatore COGNOME NOME sia anche al COGNOME ed al COGNOME nell’affermata la loro qualità di amministratori di fatto e beneficiari dei proventi illeciti (ciò sulla base della documentazione relativa al suddetto procedimento penale, a termini della quale essi rivestivano il ruolo di autori, ideatori e beneficiari della complessiva attività fraudolenta, nella misura, rispettivamente, dell’80% e del 20%).
Il COGNOME proponeva ricorso nanti la CTP di Milano, la quale, respinte le eccezioni preliminari, l’accoglieva parzialmente nel merito con riferimento alle sole imposte pretese, giusta sentenza n. 9442/35/2016.
L’Ufficio ed il COGNOME proponevano appello rispettivamente in via principale ed incidentale.
La CTR della Lombardia respingeva il principale ed accoglieva l’incidentale, giusta sentenza in epigrafe, alla stregua di un’articolata motivazione così, per sommi capi, riassumibile:
L’avviso di accertamento non contiene una contestazione specifica della qualità di socio occulto assunta dal COGNOME. Esso è stato a questi, oltreché al COGNOME, notificato nella qualità di amministratore di fatto e nella motivazione aggiunge che la notifica ad entrambi ha luogo nella loro qualità di ideatori, autori e beneficiari degli illeciti contestati.
La sentenza di patteggiamento riguardante il COGNOME nel procedimento penale che lo ha attinto lo definisce, con il sodale, amministratore e gestore di fatto della società ed ideatore del meccanismo fraudolento.
L’RAGIONE_SOCIALE non indica, tra gli atti prodotti del procedimento penale, quelli da cui risulti la qualità di socio occulto del COGNOME.
Donde, con riferimento al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, non è ravvisabile la chiamata di questi in responsabilità diretta.
Con riferimento alle sanzioni, è andato consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui, anche quando una società è gestita da un amministratore di fatto, le sanzioni restano in capo alla medesima.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione con un motivo. Resisteva il COGNOME con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi.
Considerato che:
In via preliminare, è a rilevarsi come, con istanza datata 4 ottobre 2023, il difensore del contribuente formulava richiesta di sospensione del giudizio sul rilievo che, in relazione all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, il contribuente, in data 2 ottobre 2023, aveva presentato domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti di cui all’art. 1 della legge n. 197 del 2022, ‘avvalendosi della definizione agevolata perfezionata in favore del coobbligato’; indi allegava sia detta domanda, da cui risulta, nel rigo relativo alla ‘determinazione dell’importo dovuto’,
un ‘importo netto dovuto’ pari a zero, sia la relativa attestazione di ricevimento in data 2 ottobre 2023 alle ore 18.21 da parte del sistema informativo dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con istanza datata 24 novembre 2023, il difensore del contribuente formulava richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Inoltre, sempre in via preliminare, è a rilevarsi che in controricorso si eccepisce che ‘il sig. COGNOME ha presentato due domande’ – ‘accettate dall’Ufficio’ – ‘di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7, c. 2, lett. b) del D.L. 23 ott. 2018, n.119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, sia con riguardo all’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (domanda n. NUMERO_DOCUMENTO, Doc. n. 1), che con riguardo all’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, che da esso deriva (domanda n. NUMERO_DOCUMENTO, Doc. n. 2)’: pertanto – sul presupposto che il contribuente, come il COGNOME, aveva ‘operato per una persona giuridica costituita artificialmente’, e che dunque ‘la sua responsabilità è identica a quella del sig. COGNOME ed è una responsabilità solidale e quindi indivisibile’ – si conclude che, ‘a norma dell’art. 1292 del codice civile, il pagamento di un condebitore, anche in via di transazione accettata dal creditore, libera anche l’altro o gli altri coobbligati in solido’, con conseguente cessazione della materia del contendere.
A fronte di quanto innanzi, ad avviso del Collegio, sorge necessità che le parti, e segnatamente l’RAGIONE_SOCIALE, interloquiscano -fornendo altresì idonei chiarimenti e documentazione – sulla regolarità della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente ex l. n. 197 del 2022 e sulle sorti RAGIONE_SOCIALE domande di definizione agevolata presentate dal COGNOME ex d.l. n. 119 del 2018, con correlata individuazione dell’eventuale incidenza della specifica posizione relativa a quest’ultimo in rapporto all’oggetto del presente giudizio.
Ne consegue il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti di fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti in parte motiva non oltre i novanta giorni dalla comunicazione della Cancelleria.
Così deciso a Roma, lì 5 dicembre 2023.