Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29508/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia -sezione staccata di Brescia n. 3612/25/2017, depositata il 14.09.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi – Ordinanza
interlocutoria
La CTP di Bergamo rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla RAGIONE_SOCIALE avverso distinti avvisi di accertamento per IVA e IRAP, in relazione agli anni di imposta 2007 e 2008, con i quali era stato rideterminato il reddito dichiarato, a seguito di recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili, in quanto afferenti ad operazioni considerate soggettivamente inesistenti;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla contribuente;
la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, 331 cod. proc. pen. e 1, commi 130, 131 e 132 della l. n. 208 del 2015, per non avere la CTR affermato la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, non avendo l’Ufficio dimostrato la sussistenza dei presupposti per procedere alla denuncia per un reato tributario, non essendo sufficiente il mero dato formale di detta denuncia, non allegata all’atto impositivo e non presentata nei termini ordinari di decadenza;
con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere nuovo il motivo di appello inerente l’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di obbligo di denuncia penale per un reato tributario, anche in materia di IRAP, avendo conseguentemente omesso di pronunciarsi al riguardo;
– con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per non avere la CTR affermato che gravava sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, la contestata simulazione del contratto di appalto di manodopera, limitandosi ad avallare le affermazioni apodittiche dell’Ufficio;
successivamente, la ricorrente ha depositato in data 20.07.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall’1.01.2023), dichiarando di avere presentato in data 24.02.2023 domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater), anche per il pagamento del debito riferito agli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio;
l’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che nella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ‘il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti’;
-poiché all’istanza di sospensione del giudizio è stata allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’Agente della riscossione, presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicché il giudizio va sospeso e la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 novembre 2023