Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34944 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6974/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME (RNAMNG66R02A883Y)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 3199/19/21 depositata il 08/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3199/19/21 del 08/09/2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR)
rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME , esercente l’attività di riparazione e manutenzione di computer, nei confronti della sentenza n. 1080/03/20 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo conseguiva al disconoscimento di costi, ritenuti indeducibili, e alla ricostruzione induttiva del reddito d’impresa.
1.2. La CTR rigettava l’appello di COGNOME evidenziando che: a) l’Ufficio aveva correttamente proceduto ad accertamento induttivo extracontabile in ragione dell’inattendibilità della contabilità; b) venivano disconosciuti i costi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; c) le giustificazioni fornite dal contribuente non erano idonee a contrastare la mancanza di documentazione, la mancanza o incompletezza delle fatture, nonché le cancellazioni e correzioni sui registri contabili.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso.
Il ricorrente depositava istanza di estinzione in ragione dell’intervenuta definizione della lite .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, a fronte della domanda di definizione agevolata, il debito del contribuente è stato oggetto di rateizzazione e non sono state corrisposte tutte le rate.
1.1. Ne consegue che il presente procedimento va sospeso e rinviato a nuovo ruolo in attesa dell’effettuazione integrale dei pagamenti dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara sospeso il presente procedimento e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.