Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2351 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2351 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
Definiz agev
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– controricorrenti –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3205/2019 depositata il 23 maggio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia intimava al contribuente, in data 26 maggio 2015, il pagamento di somme già oggetto di precedente cartella relativa a plusvalenza realizzata nell’anno d’imposta 2004, che l’Agenzia assumeva notificata il 22 maggio 2010. La CTP ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso per regolarità della notifica dell’atto presupposto (la cartella), e la CTR confermava la sentenza di primo
grado. Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre le Agenzie resistono a mezzo di controricorso.
Il contribuente ha successivamente depositato memoria illustrativa con cui ha dimostrato di aver proposto la definizione per il carico derivante dalla cartella in base all’art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente deve darsi atto che la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata dei carichi derivanti dalla cartella impugnata, correttamente citata nella domanda. La stessa ha altresì prodotto la prova dell’accettazione da parte dell’Agenzia della Riscossione e quella del versamento della prima rata, per cui deve disporsi la sospensione del giudizio in attesa della prova dell’integrale pagamento (ultima rata scadente al 30 novembre 2027) , come disposto dall’art.1, comma 236, l. n. 197/2022.
P. Q. M.
La Corte dispone la sospensione del giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024