Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 518 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 518 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 13749-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in RomaINDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’EMILIA ROMAGNA, n. 1744, depositata in data 1 ottobre 2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Con sentenza dell’1 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto nei confronti dell’avviso di accertamento e rettifica n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo alla contestazione di maggiori redditi per l’anno 2007, derivanti dalla vendita di due immobili a fronte di un prezzo di cessione maggiore rispetto a quello indicato dalle parti nel contratto di compravendita.
La Commissione tributaria regionale ha affermato che la tesi sostenuta dai primi giudici sulla necessità di una pluralità di presunzioni al fine di procedere ad una rettifica induttiva dei ricavi non trovava conferma nei plurimi arresti pronunciati dalla Corte di Cassazione e che l’accertamento di un maggior reddito d’impresa derivante dalla cessione di beni immobili poteva essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di onere della prova.
I giudici di secondo grado hanno evidenziato che, nel caso in esame, l’elemento indiziario, grave e preciso, era costituito dallo scostamento tra il prezzo dichiarato e quello deducibile da un fatto certo rappresentato dal prelevamento in contanti eseguito dall’acquirente dell’immobile nell’immediatezza dell’acquisto, senza che di tale operazione l’acquirente avesse saputo fornire alcuna spiegazione e
senza che il contribuente, cui a questo punto incombeva l’onere di fornire la prova contraria, fosse stato in grado di apportare elementi logici o di fatto idonei a superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato; quanto al secondo immobile, la motivazione della rettifica offerta dall’RAGIONE_SOCIALE appariva del tutto persuasiva tenuto conto che le due unità immobiliari facevano parte del medesimo lotto ed erano perciò, per posizione, anno di costruzione e finiture, con riferimento al valore di mercato del tutto assimilabili.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo deduce error in procedendo e in iudicando ex art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; nullità; violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo n. 546/1992; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; violazione del giusto processo, del diritto di difesa, del contraddittorio ex artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU; la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE avesse posto a fondamento dell’avviso di accertamento il «valore di mercato» degli immobili oggetto di verifica; l’errore di giudizio si era tradotto in una grave violazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto a tutela del giusto processo e del contraddittorio, che imponevano al Giudice d’appello di non prendere in considerazione ai fini della decisione domande nuove o eccezioni non formulate non solo in primo grado, ma neanche con l’avviso di accertamento; la sentenza, inoltre, aveva violato il principio di corrispondenza tra il c.d. «chiesto e pronunciato» ex art. 112 cod. proc. civ. in quanto la domanda dell’Ente impositore doveva ritenersi circoscritta alla motivazione così come riportata nell’avviso di accertamento, che nella rideterminazione dei ricavi aveva escluso l’accertamento di un valore di mercato, senza
possibilità per il Giudice di poter individuare e/o integrare la motivazione del provvedimento impositivo con elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già resi noti al contribuente; il vizio del contraddittorio così generatosi, era sostanziale e non meramente formale, perché aveva influito sulla determinazione della decisione impugnata in modo radicale, in quanto, senza il parametro di riferimento costituito dal valore di mercato dei beni immobili oggetto di compravendita, alcun accertamento analitico induttivo poteva ritenersi giustificato mancando le presunzioni gravi e precise concordanti di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973.
2. Il secondo motivo deduce error in iudicando ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli artt. 2697 e 2729 cod. civ.; eccesso di potere giurisdizionale; travisamento e vizio di motivazione; i giudici di secondo grado non avevano individuato negli atti di causa la fonte dell’attribuzione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di un valore di mercato superiore per gli immobili oggetto di indagine e le ragioni di tale omessa individuazione risiedevano nel fatto che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva accertato, in contraddittorio e previa contestazione, il valore di mercato di tali immobili, secondo quanto già evidenziato con il primo motivo del ricorso; il giudice di primo grado
ragionamento era maggiormente valido in ordine alla seconda compravendita per la quale non vi era neppure la prova del fatto noto (il prelevamento di somme non giustificate da parte dell’acquirente); sotto il secondo profilo, il capo della sentenza aveva travisato i fatti oggetto di accertamento fiscale, in quanto aveva assunto erroneamente che l’istituto di credito avesse erogato una somma superiore a quella dichiarata con l’atto di compravendita ( l’importo del mutuo era stato pari a euro 115.000,00); peraltro, l’accertamento fiscale in esame non si era fondato sulla base del valore di stima oggetto dell’istruttoria del contratto di mutuo, pari ad euro 145.000,00, ma a quello di euro 155.000,00 che l’RAGIONE_SOCIALE aveva assunto a diverso fondamento della pretesa tributaria nell’avviso di accertamento impugnato.
3. Il terzo motivo deduce error in iudicando ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, in relazione agli art. 2697 e 2729 cod. civ.; i giudici di appello non hanno spiegato le ragioni per cui gli indizi raccolti in ordine alla compravendita n. 1 potessero essere validi a dimostrare i maggior ricavi anche in ordine alla compravendita n. 2, escludendo ogni riferimento al valore di mercato che non aveva costituito oggetto di accertamento; la sentenza impugnata era contraddittoria anche nella parte in cui aveva affermato che era onere del contribuente giustificare il diverso utilizzo dei prelevamenti in
contanti dell’acquirente dell’immobile numero 1 e che la mancata giustificazione dell’impiego di tali somme costituiva una presunzione grave, precisa e concordante di maggiori ricavi valutata dal giudice di secondo grado; viceversa, per l’immobile numero 2 non sussisteva alcun elemento presuntivo teso a dimostrare maggiori ricavi in quanto non erano stati contestati prelevamenti in contanti da parte degli acquirenti e, dunque, non vi era neppure la valutazione della condotta del contribuente in termini di giustificazione e diversa imputazione di somme in contestazione, così come mancava una determinazione del valore dell’immobile sulla base RAGIONE_SOCIALE somme erogate a titolo di mutuo, ovvero della stima eseguita dal tecnico incaricato dall’istituto di credito; i giudici di secondo grado, tuttavia, non avevano motivato sulla fonte di apprensione degli asseriti elementi di assimilazione comparativi tra i due immobili (posizione, dimensioni e finiture), né come l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse individuato maggiori ricavi in una somma addirittura diversa da quella di cui all’immobile n.
1.
Il quarto motivo deduce error in iudicando ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3 e 35 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 132 cod. proc. civ.; i giudici di secondo grado, avendo affermato che
In via preliminare va dato atto che la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
5.1 La legge n. 130 del 2022 definisce, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione soggetti a definizione agevolata:
« 1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’RAGIONE_SOCIALE risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore RAGIONE_SOCIALE quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’RAGIONE_SOCIALE risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore RAGIONE_SOCIALE quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».
5.2 A norma dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, sono escluse dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dell’art. 5 della legge citata le controversie che concernono solo in parte: « a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 ». 5.3 L’art. 5, comma 10, citato, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.
L’art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro « centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
5.4 I commi 11 e 12 dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: « 11. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorn i con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione».
6. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all’art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 27 ottobre 2022.