Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27771 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
sul ricorso 6358/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza n.3274/26/2021 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, sez. staccata di Brescia, depositata in data 14/9/2021;
Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 3274/26/2021 depositata in data 14/9/2021 ha accolto l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 606/1/2019, la quale ha a sua volta accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE relativo a due avvisi di accertamento per II.DD. e IVA e accessori relativi agli anni di imposta 2014 e 2015 per partecipazione ad operazioni oggettivamente insistenti.
Nel dettaglio, con gli avvisi di accertamento, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha recuperato a tassazione, rispettivamente: per il 2014, euro 22.714,00 a titolo di Ires, Irap ed Iva ed euro 18.067,50 per sanzioni tributarie; per il 2015 euro 28.612,00 a titolo di Ires, Irap ed Iva ed euro 31.162,49 per sanzioni.
Il giudice di prime cure ha accolto la prospettazione della contribuente, ritenendo non assolto l’onere probatorio circa la fondatezza RAGIONE_SOCIALE riprese rimesso all’Amministrazione finanziaria , mentre in sede di appello il giudice ha raggiunto le conclusioni opposte.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In data 4.4.2023 è stata comunicata alla ricorrente una sintetica proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata opposta in data 5.5.2023 dalla società ai sensi del secondo
comma primo periodo e terzo comma del medesimo articolo, con richiesta di prosecuzione del giudizio.
6. E’ stata quindi fissata l’adunanza camerale odierna e la contribuente in data 21.6.2023 ha da ultimo depositato memoria attestante l’adesione alla definizione agevolata, con ulteriore produzione documentale del 10.7.2023.
Considerato che:
In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall’1° gennaio 2023.
7.1. L’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».
7.2. A norma, poi, dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ».
7.3. L’art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine ».
8. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, così deciso in data 14 settembre 2023