Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36390 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36390 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23447/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST. SALERNO n. 421/2019 depositata il 15/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di pagamento n. 2018/A/422 con contestuale atto di irrogazione di sanzioni n. 19/2018 emessi dall’RAGIONE_SOCIALE, per insufficiente pagamento dell’accisa sui prodotti alcolici relativamente al mese di novembre 2017.
Proponeva la contribuente ricorso nanti la CTP di RAGIONE_SOCIALE, che, con sentenza n. 3277 depositata il 10 settembre 2018, lo respingeva.
Proponeva la contribuente appello nanti la CTR della Campania, che, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva, giusta, sinteticamente, la seguente motivazione:
Ritiene la piena validità e legittimità della notifica avvenuta a mezzo posta presso la sede della società .
Infine, in ordine alla eccezione di illegittimità dei provvedimenti per mancato riscontro della istanza di rateizzo, ritiene che la stessa anda presentata entro la scadenza fissata per il pagamento RAGIONE_SOCIALE accise, termine non rispettato dalla società.
Propone la contribuente ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘ 360 nr. 4: nullità della sentenza in relazione agli art. 112 e 132 c.p.c. e ss. nonché art. 7 e 36 D.Lgs. n. 546/1992’. ‘La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha totalmente omesso di valutare il secondo motivo di impugnazione sollevato con il ricorso introduttivo e riproposto con l’atto di appello’, in ordine all”erroneità della decisione di primo grado per non aver rilevato l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 471/97 (nella misura del 30%) perché cumulata con l’indennità di mora del 6% prevista dall’art. 3, c. 4, del TU sulle accise, che ha egualmente natura afflittiva’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘ 360 nr. 4, : nullità della sentenza in relazione agli art. 112 e 132 c.p.c. e ss. nonché art. 7 e 36 D.Lgs. n. 546/1992’. La CTR ‘ha anche omesso di esaminare il terzo motivo di impugnazione con cui veniva censurata la decisione di primo grado per non aver rilevato il Giudice la violazione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, del principio di buona fede e legittimo affidamento nonché del principio di proporzionalità’. In data 08/01/2018, la contribuente aveva inoltrato un’istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 4 -bis, TUA, documentando le condizioni di difficoltà economica ‘e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non dava riscontro per cui la contribuente nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello (pag. 10) invocava: ‘l’esimente della buona fede
del legittimo affidamento insiti nel principio della collaborazione e della buona fede che deve permeare il comportamento della PA e del cittadino ‘. ‘Sulla base di tali elementi la contribuente invocava anche la violazione del principio di proporzionalità ‘. ‘Ebbene, nonostante la tempestività della richiesta di disapplicazione di una sanzione sproporzionata in relazione all’entità del tributo e soprattutto alla condotta della ricorrente, il Giudice di merito ha totalmente omesso di pronunciarsi ‘.
A fronte di quanto innanzi, deve rilevarsi che, giusta atto telematico senza data accettato dalla Cancelleria il 20 settembre 2023, con allegata documentazione, la contribuente ha chiesto disporsi la sospensione del processo, per aver presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022.
Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, ‘le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia’.
Ai sensi del comma 192, risultano definibili ‘le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva’.
Ai sensi del comma 197, ‘le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata’, con la precisazione che ‘in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’.
Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., ‘ratione temporis’, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’RAGIONE_SOCIALE).
P.Q.M.
Sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 197, l.n. 197 del 2022.
Così deciso a Roma, lì 26 settembre 2023.