Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13307 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
IRAP ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27598/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 2267/2016, depositata il 19 settembre 2016;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME; dato atto che il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso; NOME COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per sentito l’AVV_NOTAIO. la ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
RILEVATO CHE :
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C. t.r., in accoglimento dell’appello dell a società di riscossione -oltre a dichiarare, con statuizione non impugnata, il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario quanto all’impugnazione di una delle cartelle impugnate (la n. NUMERO_CARTA) -rigettava, per le ulteriori cartelle, il ricorso del contribuente.
La società contribuente veniva costituita a seguito di scissione parziale della RAGIONE_SOCIALE, con conferimento di un patrimonio netto pari ad euro 2.741.350,40
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in qualità di agente della riscossione, in data 18 gennaio 2013, notificava alla contribuente, nata dalla scissione e in ragione della sua responsabilità solidale, sette cartelle esattoriali relative a debiti tributari della società scissa ed iscritti a ruolo a carico di quest’ultima.
La C.t.p., previa riunione, accoglieva i ricorsi proposti avverso queste ultime ed annullava tutte la cartelle di pagamento.
La RAGIONE_SOCIALEt.rRAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza di primo grado -dopo aver dichiarato, con statuizione non impugnata in cassazione, il difetto di giurisdizione per una delle cartelle -rigettava il ricorso con riferimento a tutte le altre.
Con istanza depositata il 22 giugno 2023 la società ricorrente chiedeva rinvio a nuovo ruolo ai fine di consentirle, verificati i documenti, di rinunciare alla lite. Riferiva, infatti, che gran parte del debito erariale era stato pagato in
parte attraverso la rateizzazione ordinaria delle iscrizioni a ruolo e, in parte, ma limitatamente alle cartelle n. 034 2008 0006917117 501 e n. 034 2007 0049871208 501, dapprima accedendo alla rateizzazione e, poi, convertendo tale strumento di rientro nella definizione dei carichi iscritti a ruolo nota come «rottamazione ter».
Con ordinanza interlocutoria n. 20427 del 2023 questa Corte rilevava che ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, ai sensi del l’art. d.l. n. 119 del 2018 era necessario provvedere al pagamento del dovuto, in unica soluzione o in più rate concordate, con sospensione del giudizio pendente, così come prescritto dal comma 6 della norma citata e che l’estinzione del giudizio era subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto nella sua interezza. Per l’effetto, rilevato che I termini per il pagamento delle rate erano dilazionati sino al 30 novembre 2023, rinviava a nuovo ruolo, evidenziando che, all’esito del pagamento dell’ultima rata la debitrice avrebbe dovuto esibire la documentazione attestante i pagamenti effettuati.
In data 10 ottobre 2023, ed ancora in data 4 aprile 2023, la società contribuente depositava documentazione relativa alla definizione della controversia.
CONSIDERATO CHE:
Risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata che con il ricorso originario la società contribuente impugnava le seguenti sette cartelle:
034 2008 0006917117 501
034 2010 0029263965 501
034 2003 1000300952 501
034 2005 0049476190 501
034 2006 0007546319 501
034 2007 0010364202 501
034 2007 0049871208 501
La RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla car tella n. 4 dell’elenco che precede , ha dichiarato il difetto di giurisdizione, con statuizione non impugnata. Persiste, pertanto, controversia sulle ulteriore sei cartelle.
In ordine alla documentazione versata in atti dalla società contribuente, parte in data 10 ottobre 2023 e parte in data 4 aprile 2024, volta a documentare l’accesso alla definizione agevolata , si osserva quanto segue:
Per le cartelle nn. 2) 3) 5) la contribuente ha versato in atti estratti di ruolo attestanti che il credito relativo è ridotto a zero. (doc. 1, 3, e 4 produzione documentale del 10 ottobre 2023. Il doc. 2 attiene, invece, alla cartella n. 4 non più oggetto del giudizio);
Per le cartelle nn. 1 e 7 la contribuente ha versato in atti domanda di definizione agevolata (rottamazione quater ) avanzata da altra società, RAGIONE_SOCIALE, di cui non risulta dagli atti il rapporto, con la ricorrente e documentazione bancaria attestante il pagamento della prima rata;
Non risulta, invece, prodotta alcuna documentazione per la cartella n. 6);
Ai sensi e per gli e ffetti dell’art. 1 Legge n. 197 del 2022 comma 236, ‘nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal Giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nello stesso giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario il giudice revoca la sospensione su ista nza di una delle parti’.
Attesa la intervenuta adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), deve disporsi la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 , comma 236, legge. n. 197 del 2022 con riferimento alle cartelle per cui quest’ultima risulta presentata ;
Occorre, tuttavia, che la contribuente fornisca chiarimenti in ordine alla cartella n. 6 ed anche al rapporto con la RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Dichiara la sospensione del giudizio con riferimento alle cartelle oggetto di domanda di definizione agevolata e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024.