Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14859 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21882/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 52/2019, depositata il 7 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -In data 18 novembre 2014 l’Agenzia delle entrate di Savona emetteva l’avviso di accertamento n. TL9021302201/2014 avente a oggetto il recupero di redditi d’impresa per l’anno d’imposta 2012 relativo alla società RAGIONE_SOCIALE nonché l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2014 avente a oggetto recuperi a tassazione a fini IRPEF, IRAP e addizionale comunale per l’anno di imposta 2012 , emesso sulla base dei maggiori utili distribuiti ai soci. Entrambi gli avvisi scaturivano da accertamenti patrimoniali disposti dal Tribunale di Savona in seno al procedimento civile R.G. n. 2334/2010 promosso da NOME COGNOME per la rideterminazione dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge NOME COGNOME accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME impugnava con distinti ricorsi entrambi gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Savona evidenziando che, seppur subentrato alla madre NOME COGNOME nella qualità di socio accomandante della società del padre NOME COGNOME quest’ultimo socio accomandatario, non aveva mai percepito alcun utile ed era rimasto del tutto estraneo a qualunque attività di gestione della società affidata esclusivamente al padre, poi deceduto in data 25 giugno 2015. Depositava, inoltre, atto notarile n. 68853 redatto in data 29 giugno 2015 e registrato in data 7 luglio 2015 con cui, unitamente alla madre, aveva effettuato rinuncia all’eredità.
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 117/2017 depositata in data 21 febbraio 2017, previa riunione dei ricorsi, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
atto di appello.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva Resisteva il contribuente con appello incidentale.
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 52/2018 depositata in data 7 gennaio 2019, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. In particolare, ha dichiarato tenuto il contribuente a rispondere dei debiti tributari della società per l’anno di imposta 2012 nei limiti della propria quota di partecipazione, nonché a rispondere del debito tributario derivante dalla rettifica del proprio redditi di partecipazione per detta annualità.
-Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita allo scopo dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va rilevato che nella memoria illustrativa il contribuente ha contestato il provvedimento n. 0010656 del 7 febbraio 2023, reso dall’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Savona, Ufficio legale, recante diniego della definizione agevolata del presente giudizio, depositato con nota del 13 marzo 2023, in quanto non corrispondente, integralmente, all’attuale posizione del COGNOME.
Si rappresenta, infatti, che a fronte di detto originario diniego espresso dall’Agenzia delle entrate, il COGNOME ha proposto una nuova dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. ‘rottamazione -quater ‘ , introdotta dalla legge n. 197 del 2022) in data 18 aprile 2023.
Con nota del 4 agosto 2023 l’Agenzia delle entrate -Riscossione di Savona ha comunicato l’importo complessivo delle somme dovute
pari a euro 9.427,37. Secondo quanto prospettato dal contribuente, tale importo è stato integralmente corrisposto in data 3 ottobre 2023, come comprovato dalla relativa ricevuta di pagamento.
Le Cartelle rottamate si riferirebbero agli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio. Il contribuente a tal fine ha depositato schermata tratta dal cassetto fiscale, relativa alla ‘situazione debitoria’, evidenziante l’intervenuto sgravio , e schermata evidenziante l’assenza di avvisi e/o cartelle da pagare.
Il contribuente deduce che per un verosimile refuso l ‘Agenzia delle entrate -Riscossione di Savona non avrebbe comunicato all’Avvocatura l’intervenuta definizione della procedura di adesione per effetto della nuova istanza formulata dal Piras il 18 aprile 2023, ma si sarebbe limitata a rimettere copia dell’iniziale diniego (da intendersi caducato in autotutela a seguito della successiva definizione).
L’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che nella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ‘il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti’.
Alla luce di quanto premesso, è necessario chiedere alle parti chiarimenti sull ‘ istanza di definizione agevolata presentata, con riguardo, in particolare, al collegamento della predetta istanza con gli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio, oltre che
sugli eventuali pagamenti intervenuti, assegnando a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chiarimenti richiesti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.