Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2489 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2489 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8237/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
-intimata-
avverso
La SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 5475/2015 depositata il 21/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La dott.ssa NOME COGNOME è stata socia della soc. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dott.sse NOME COGNOME e NOME COGNOME snc’ (poi
‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dott.sse NOME COGNOME ed NOME RAGIONE_SOCIALE‘) quand’era attinta da avviso di accertamento sull’anno di imposta 2006 per maggior ricavo non contabilizzato, ricostruito con metodo analitico induttivo.
In ragione della sua partecipazione alla predetta società di persone nell’anno oggetto di accertamento, la dott.ssa COGNOME era destinataria di ripresa a tassazione in proporzione alla partecipazione societaria, donde avversava l’atto impositivo avanti il giudice di prossimità, trovando apprezzamento RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni in ordine all’irritualità dell’accertamento societario presupposto che si era diretto con metodo analitico induttivo nei confronti di una società contribuente coerente e congrua con gli studi di settore per un ammontare contestato inferiore ad €.50.000,00, costituente meno del 40% del dichiarato. Entro tali paramenti di valore assoluto e percentuale, infatti, a mente dell’art.10, comma 4 bis , l. n. 146/1998 vigente ratione temporis , l’accertamento analitico induttivo non poteva essere condotto nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti con gli studi di settore.
Sennonché l’RAGIONE_SOCIALE appellava ed il collegio di secondo grado rilevava che il contenzioso con la società era stato definito aderendo a procedura agevolata di cui al d.l. n. 98/2011, per cui riteneva ormai ‘cristallizzato’ ed irretrattabile l’ avviso di accertamento societario, donde riformava la prima sentenza, laddove argomentava sull’illegittimità proprio dell’accertamento societario, che invece doveva ritenersi non più oggetto di scrutinio, perché oggetto di definizione convenzionale, deducendo la natura pattizia del paradigma della procedura agevolata.
Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente, agitando due motivi di ricorso, mentre resta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma dodicesimo, del d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, dell’art. 16, l. n. 289/2002, dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 41 bis , d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 5, primo comma, d.P.R. n. 917/186.
Nel concreto si lamenta non sia stata riconosciuta l’autonomia fra accertamento societario e ripresa pro quota nei confronti del socio di società di persone, di talché la definizione agevolata del primo equivale a rinuncia alla difesa della società, con cristallizzazione del secondo in spregio al diritto di difesa del socio.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 del medesimo codice di rito civile, per omessa pronuncia in ordine a lla richiesta di conferma dell’annullamento dell’accertamento erariale per violazione dell’art. 10, comma 4 bis , della l. n. 146/1998, nel testo applicabile ratione temporis .
Nello specifico si lamenta non sia stata data risposta alla censura in ordine alla violazione di legge del primigenio avviso di accertamento, adottato con procedimento analitico induttivo nei confronti di una società contribuente che era congrua e coerente con gli studi di settore per quell’anno e per un importo assoluto e percentuale al di fuori dei limiti per cui era possibile l’adozione di tale metodo di accertamento.
Il primo motivo è fondato. Ed infatti, è stato da tempo acclarato che in tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011, conv., con. modif., in l. n. 111 del 2011, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad
oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza (cfr. Cass. VI-5 n. 15076/2020, ma già Cass. V, n. 14490/2016; successivamente Cass. V, n. 29162/2022).
Nel particolare, è stato precisato che i soci stessi sono titolari di una distinta ed autonoma soggettivit à̀ fiscale rispetto all’ente collettivo e, poich é́ l’adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi, va dunque affermata l’irrilevanza, ai fini Irpef, del condono fruito dalla societ à̀ rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersi di esso, sicch é́ l’Ufficio non è tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello – rideterminato in base al condono – della societ à̀ (così Cass. V, n. 29162/2022) e, per converso, l’autonomia della pretesa impositiva non può impedire ai soci di spiegare difese a tutela della propria posizione, non potendo essere pregiudicati dalle scelte di convenienza di soggetti terzi.
Ne consegue, pertanto, che la definizione agevolata della società di persone non può pregiudicare o limitare il diritto di difesa del socio che risulta legittimato e portatore di interesse proprio alla contestazione -in radice- della pretesa nei confronti della società, da cui trova scaturigine la ripresa a tassazione che lo riguarda.
Per l’effetto, non potendo essere vincolato il giudice dell’appello dalla definizione agevolata della società, è fondato anche il secondo motivo. Ed infatti, il collegio del gravame avrebbe dovuto accertare in fatto se la pretesa tributaria nei confronti della società -che è innesco della ripresa nei confronti della socia qui ricorrente- avrebbe potuto essere svolta con modalità analitico induttiva, in presenza di congruità e coerenza con lo studio di settore di riferimento.
Il motivo è pertanto fondato.
In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché esegua gli accertamenti in fatto secondo i principi espressi in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME