Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30567 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
Società di persone e soci Definizione agevolata della società – Effetti nel giudizio relativo al socio.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21261/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente -contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1732/15/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data 14/06/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nelle controversie aventi ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per Irap e Iva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (all’epoca dei fatti RAGIONE_SOCIALE) , che lo impugnava unitamente ai soci, nonché l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per il reddito di partecipazione a fini Irpef nei confronti di NOME COGNOME, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sul presupposto dell ‘ intervenuta definizione agevolata dell’accertamento societario, rigettò l’appello erariale in relazione all’avviso di accertamento relativo al socio, ritenendo che la definizione avesse impedito di quantificare il reddito societario e di conseguenza quello del socio.
Contro tale decisione l ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 7 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 , comma 195, della legge n. 197/2022. La domanda presentata ex art. 1, comma 195, della l. n. 197/2022, infatti, ha quale effetto quello di definire la lite pendente, nel caso di specie quella con la RAGIONE_SOCIALE, ma non di far venire meno l’avviso e le pretese nello stesso cristallizzate – che, pertanto, resta valido ed efficace nei confronti del socio.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione de ll’ art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente, motivazione resa dalla CGT di secondo grado, che si limita a rigettare l’appello dell’Ufficio ancorandosi all’avvenuta definizione dell’avviso di
accertamento societario, nonostante prenda espressamente atto della residua materia del contendere da decidere in relazione all’avviso di accertamento personale rivolto al sig. COGNOME, e che è del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione alla luce RAGIONE_SOCIALE ampie censure mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado sulla effettiva consistenza dei redditi rettificati.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sfuggono alle generiche eccezioni di inammissibilità proposte nel controricorso, risultando pienamente comprensibili le censure mosse, e sono fondati.
Giova in generale rammentare che con le (plurime ipotesi di) disposizioni condonistiche fiscali dettate dal legislatore – integranti sistemi compiuti di natura eccezionale, derogatori dei principi generali in materia – si incide sui debiti tributari dei contribuenti attraverso una forma atipica di definizione del rapporto tributario, «nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, non già in quella di accertamento dell’imponibile», risiedendo dunque l’elemento di atipicità dei condoni nella regolazione della obbligazione tributaria a prescindere dall’accertamento dell’imponibile, per finalità deflattive e di bilancio (così Cass., Sez. U., 06/07/2017, n. 16692).
Se la definizione della lite non spiega rilevanza sull’accertamento dell’imponibile, essa non comporta altresì alcuna preclusione all’esercizio del potere-dovere di accertamento dell’amministrazione finanziaria nei confronti del socio, titolare di una distinta ed autonoma soggettività fiscale rispetto all’ente collettivo: poiché l’adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi, va dunque affermata l’irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersi di esso, sicché l’Ufficio non è tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello – rideterminato in base al condono – della società.
Sono principi ben presenti nell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, limpidamente affermati da Cass. 15/07/2020, n. 15076, riferita a società di persone: «l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia; e, con riferimento all’autonomo avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF nei confronti del socio, non è consentito invocare la sussistenza del presupposto costituito dalla richiesta di definizione agevolata della lite fatta dalla società, atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica nella specie con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti, sì che il condono fiscale ottenuto da una società di persone non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti dei singoli soci, riguardo ai quali l’ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento; e sono i singoli soci tenuti a presentare eventuali autonome istanze per potersi avvalere del beneficio del condono fiscale» (nello stesso senso Cass. 11/02/2025, n. 3452; Cass. 20/07/2016, n. 14858; Cass. 26/03/2014, n. 7134; Cass. 23/01/2002, n. 757).
La CTR ha quindi errato nel ritenere che il condono della società avesse inciso sull’imponibile e di fatto precludesse l’accertamento nei confronti del socio.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in
diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME