Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19246 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
Avviso di accertamento -società di persone -soci -definizione agevolata avvisi personali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15711/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di soci della estinta RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrenti – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, n. 3070/2017, depositata il 13/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME tutti soci della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE), che resistono con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.
Con quest’ultima la CTR ha accolto l’appello dei contribuenti avverso la sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso sia l’avviso di accertamento (THF02C202535) emesso nei confronti della società con il quale , per l’anno di imposta 2007, aveva recuperato a tassazione, ai fini Irap ed Iva, un maggior imponibile, sia gli avvisi accertamento personali (THF01C202544 THF01C202543 THQ011R02034 THQ011R02036) con i quali, per il principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r. , era stata recuperata maggiore Irpef nei confronti dei soci.
I contribuenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, dichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver pagato l’unica rata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’istanza di estinzione è parzialmente fondata, ovvero con riferimento ai soli avvisi c.d. personali (THF01C202544 THF01C202543 THQ011R02034 THQ011R02036), mentre il giudizio deve proseguire quanto all’avviso societario.
1.1. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso per cassazione è stato proposto dall’Agenzia delle entrate sia ne i confronti della società che dei soci in proprio ed ha ad ogget to sia l’avviso societario che gli avvisi di accertamento personali. I soci, del resto, si sono costituti espressamente sia in proprio, nella qualità di soci della estinta società,
sia, con riferimento all’avviso societario, per essere subentrati nel rapporto giuridico facente capo all’ente ormai estinto (cfr. pag. 5 del controricorso par. relativo alla legittimazione passiva).
1.2. I contribuenti hanno documentato di aver aderito alla definizione agevolata e di aver corrisposto l’unica rata come quantificata dall’Agenzia delle entrate solo con riferimento ai quattro avvisi c.d. personali
1.3. Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
1.4. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083 e Cass. 06/11/2024, n. 28602).
1.5. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
1.6. Non risulta, invece, alcuna definizione della lite con riferimento all’av viso di accertamento societario per il quale il ricorso va deciso nel merito.
Infatti, qualora i singoli soci di una società di persone abbiano chiesto di avvalersi della definizione agevolata l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia; ne consegue che, con riferimento all’autonomo avviso di accertamento emesso nei confronti della società, non è consentito invocare la sussistenza del presupposto, costituito dalla richiesta di definizione agevolazione della lite fatta dal singolo socio, atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica nella specie con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti, sicché la definizione agevolata ottenuta dalla società di persone o dai singoli soci non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti, rispettivamente, dei singoli soci e della società (cfr. Cass. 24/02/2022, n. 6089).
L’Agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. per vizio di motivazione apparente. Assume che la decisione è basata su un coacervo di proposizioni oscure.
2.2. Con il secondo motivo deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oltre che degli att. 112 e 277 cod. proc. civ.
Per l’ipotesi in cui si ritenga che la CTR abbia motivato la propria decisione -sull’assunto del mancato assolvimento dell’onere della prova presuntiva, ritenendo gli elementi addotti privi della consistenza
di presunzioni -la ricorrente prospetta, in via subordinata, che la CTR ha errato nell’annullare in toto l’avviso impugnato, anziché procedere alla rideterminazione della pretesa fiscale, travolgendo anche recuperi a tassazione (quello concernente le perdite su crediti o l’Iva sulla rivalse a terzi) pacificamente non implicanti un accertamento di natura presuntiva.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
3.1. Deve preliminarmente rilevarsi che la contestazione di omessa motivazione mossa dall’Agenzia attiene esclusivamente alla parte della sentenza che si è pronunciata nel merito della ripresa. Non vi è, viceversa, alcuna censura in ordine alla statuizione con la quale la CTR ha confermato la sentenza di primo g rado (così rigettando l’appello incidentale dell’Ufficio) nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per inesistenza della notifica. Appaiono, pertanto, ultronee le considerazioni di cui al controricorso in ordine alla compiutezza della motivazione sul punto.
3.2. Quanto al merito, va premesso che l ‘Ufficio contestava alla società l’affidamento dei trasporti alla società RAGIONE_SOCIALE nonché al trasportatore NOME COGNOME. Venivano, quindi, recuperati a tassazione i costi relativi a prestazioni ritenute oggettivamente inesistenti, per un totale di euro 722.873,23 per le prestazioni rese da RAGIONE_SOCIALE, e di euro 156.642,48 per quelle rese da NOME COGNOME. Inoltre, veniva contestata l’indeducibilità dei costi sostenuti per perdite su crediti per un importo di euro 151.373,80, di cui euro 6.972,00 per mancanza del requisito di competenza e, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto , l’Ufficio contestava il meccanismo di rivalsa esercitato dalla parte invocando l’art. 15, c omma 1, n.3), d.P.R. n. 633 del 1972.
3.3. A fronte della sentenza di primo grado -che aveva confermato la legittimità dell’accertamento i contribuenti spiegavano
appello contestando la motivazione erronea e lacunosa, nonché la violazione di legge con riferimento a tutte le riprese, ovvero il recupero a tassazione dei costi di trasporto, il recupero a tassazione delle perdite su crediti, il recupero a tassazione dell’Iva sulle rivalse a terzi.
3.4. Ciò posto, la CTR ha accolto l’appel lo dei contribuenti in ragione di un’unica motivazione senza alcuna distinzione tra le diverse riprese sebbene le medesime si fondassero su presupposti differenti, sostanzialmente articolata nei seguenti passaggi: «non risulta applicata ad ogni violazione contestata la modalità cogente disposta da una precisa norma di legge»; «il solo fatto che la trascrizione nelle fatture emesse o ricevute di movimenti o di attività non corrispondesse a quanto era ritenuto corretto dall’Ufficio non poteva essere considerato come un illecito, in quanto la libertà di impresa permette di porre in essere modalità formali che rappresentino correttamente le modalità sostanziali operate negli scambi commerciali»; «non essendo stata dimostrata la presenza di fatti e circostanze così gravi, precise e concordanti che potessero essere utilizzate a riprova delle presunzioni atte a modificare l’onere della prova che gravava sugli accertatori, a carico dell’impresa»; « la documentazione elencata nel pvc non risulta sufficiente per confermare l’ assunto degli accertamenti».
Si tratta, all’evidenza, di affermazioni che sembrano evocare, per un verso, una prova presuntiva non raggiunta e, per altro verso, una prova documentale non idonea -astratte, decontestualizzate e non corroborate dall’analisi, e nemmeno dalla descrizione, dei fatti e dei documenti presi in considerazione e che, inoltre, non si rapportano con le specificità delle singole riprese restando del tutto incomprensibile la ratio decidendi sottesa all’annullamento di ciascuna di esse.
A ciò deve aggiungersi che l’unico passaggio motivazionale che parrebbe avere un’ attinenza con la fattispecie concreta è relativo al recupero dell’Iva, che viene considerato, tuttavia, come un «esempio
eclatante» della mancanza di elementi atti a corroborare le riprese, sebbene quelle ulteriori si fondassero su presupposti del tutto diversi.
Si è in presenza, pertanto, di una motivazione obiettivamente carente e, in effetti, apparente, che integra la fattispecie dell ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, denunciabile in cassazione in relazione ai qui evocati artt. 36 d. lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso avverso la società, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata quanto all’accertamento societario (THF02C202535), con rinvio alla Corte di giusti zia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti dei soci ricorrenti per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Accoglie il primo motivo di ricorso proposto nei confronti della società, alla quale sono subentrati i soci, con assorbimento del secondo motivo; cassa, in parte qua , la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘ Emilia Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025.