Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15946 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
(1)sul ricorso per cassazione iscritto al n. 4876/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avv. prof. COGNOME Vito Antonio
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 2326/2017 depositata il 6 luglio 2017
nonché sui successivi ricorsi, rubricati sotto il medesimo numero di ruolo generale, proposti da
COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. prof. COGNOME Vito Antonio
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso i due distinti PROVVEDIMENTI DI DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE adottati dalla DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI DELL’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, notificati il 19 novembre 2019
(2)sul ricorso per cassazione iscritto al n. 5024/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avv. prof. COGNOME Vito Antonio
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 2327/2017 depositata il 6 luglio 2017
(3)sul ricorso per cassazione iscritto al n. 5178/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avv. prof. COGNOME Vito Antonio
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 2328/2017 depositata il 6 luglio 2017
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito del passaggio in giudicato delle sentenze con le quali erano state respinte le impugnazioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE avverso due avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate per gli anni 2007 e 2008, venivano notificate a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOMEil primo e il secondo nella qualità di ex soci, il terzo in quella di ex liquidatore della prefata società, cancellata dal registro delle imprese in data 23 gennaio 2014- due distinte intimazioni di pagamento delle somme dalla stessa dovute a titolo di maggiori imposte e sanzioni.
I sunnominati COGNOME, COGNOME e COGNOME impugnavano le intimazioni di pagamento in parola, ognuno di loro proponendo due distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
Quest’ultima, previa riunione dei procedimenti separatamente introdotti dal singolo contribuente, respingeva tutti i ricorsi con tre sentenze in pari data.
Le decisioni venivano, però, successivamente riformate dalla
Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale, con sentenze nn. 2326/2017, 2327/2017 e 2328/2017 depositate il 6 luglio 2017, in accoglimento degli appelli autonomamente spiegati dalle parti private, annullava le impugnate intimazioni.
Contro queste sentenze l’Agenzia delle Entrate ha proposto tre autonomi ricorsi per cassazione, iscritti ai nn. 4876/2018, 5024/2018 e 5178/2018 R.G..
Il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME, con singoli controricorsi, hanno resistito al gravame esperito nei confronti di ognuno di loro. Nelle more dei giudizi così incardinati, il COGNOME ha presentato alla Direzione Provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, due distinte domande di definizione agevolata delle controversie tributarie inerenti a ciascuno degli atti impugnati.
Con provvedimenti nn. 156276/19 e 156277/19 notificati all’istante in data 19 novembre 2019, l’Ufficio respingeva entrambe le domande, rilevando che gli atti oggetto di controversia non hanno .
Avverso i dinieghi opposti dall’Amministrazione il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME hanno spiegato due tempestivi ricorsi congiunti, chiedendo di accertare il loro diritto alla definizione agevolata delle liti.
A tali ricorsi l’Agenzia delle Entrate non ha resistito.
I ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
(A)Riunione dei procedimenti
1. In via preliminare, va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 4876/2018, 5024/2018 e 5178/2018 R.G., i quali appaiono fra di loro strettamente connessi non solo per l’avvenuta proposizione ad opera dei controricorrenti COGNOME, COGNOME e
Bisanti di due congiunte opposizioni ex art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018 avverso i summenzionati provvedimenti di diniego della definizione agevolata adottati dalla Direzione Provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate, entrambe iscritte sotto lo stesso numero di ruolo generale (4876/2018) attribuito al primo dei procedimenti anzidetti, ma anche per l’identità delle questioni giuridiche poste a base dei tre distinti ricorsi per cassazione spiegati dalla difesa erariale contro le tre sentenze rese «inter partes» dalla CTR della Puglia.
1.1 Giova, in proposito, rammentare che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse disciplinato dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia e il minor costo dei processi, nonchè la certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia nel caso di più sentenze pronunciate in grado di appello nel medesimo giudizio sia in quello di più ricorsi proposti contro sentenze emesse in giudizi diversi (cfr. Cass. n. 22631/2011, Cass. n. 14607/2007, Cass. n. 7966/2006, Cass. n. 28227/2005).
(B)Ricorsi per cassazione proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della CTR della Puglia nn. 2326/2017, 2327/2017 e 2328/2017 del 6 luglio 2017
(B1)Ricorso n. 4876/2018 R.G.
Il ricorso n. 4876/2018 R.G. è affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..
2.2 Si censura la gravata decisione per aver erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato esterno vincolante alla sopravvenuta sentenza della CTP di Bari n. 1656/2016, con la quale era stata accolta l’impugnazione proposta dai contribuenti avverso altra intimazione di pagamento delle imposte iscritte a ruolo a carico della RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2009.
2.3 Viene, al riguardo, evidenziato che la menzionata sentenza non aveva , onde non era .
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.è lamentata la violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, e dell’art. 2945 c.c..
3.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto ritenuto illegittime le intimazioni di pagamento notificate dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, agli ex soci della RAGIONE_SOCIALE sull’assunto che nei loro confronti dovessero essere emessi autonomi e motivati avvisi di accertamento a norma dell’art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973.
3.2 Viene obiettato, sul punto, che la pretesa tributaria era già stata definitivamente accertata con i due atti impositivi adottati nei riguardi della società, all’epoca ancora attiva, e che gli ex soci, nella qualità di successori dell’ente successivamente estintosi, erano tenuti al pagamento delle obbligazioni facenti capo ad esso. (B2)Ricorso n. 5024/2018 R.G.
Il ricorso n. 5024/2018 R.G. è affidato a un unico motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., con il quale sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
4.1 La censura coincide sostanzialmente con la prima del ricorso n. 4876/2018 R.G..
4.2 A supporto di essa si argomenta che: ; – sono ammesse ; – .
(B3)Ricorso n. 5178/2018 R.G.
Il ricorso n. 5178/2018 R.G. è affidato a unico motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..
5.1 Il contenuto della doglianza è sovrapponibile a quello della censura illustrata nel sottoparagrafo 4.2, al quale si rinvia.
(C)Ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso i provvedimenti di diniego della definizione agevolata delle controversie tributarie emessi dalla Direzione Provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
Entrambi i ricorsi in opposizione ai provvedimenti di diniego della definizione agevolata risultano affidati a un unico comune motivo, con il quale sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018.
6.1 Si deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, i provvedimenti opposti rientravano fra quelli di mera riscossione, giacchè con gli stessi era stata per la prima (e unica) volta portata a conoscenza degli intimati la pretesa tributaria vantata
dall’Amministrazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE la quale trovava titolo in due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008 notificati alla prefata società.
(D)Esame dei motivi
Nell’ordine logico -giuridico si appalesa prioritario l’esame dei ricorsi proposti dal COGNOME, dal COGNOME e dal COGNOME in quanto il loro eventuale accoglimento condurrebbe alla declaratoria di estinzione dei presenti giudizi riuniti per il verificarsi della fattispecie contemplata dall’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018.
7.1 Va anzitutto notato che i provvedimenti di diniego sono stati notificati esclusivamente al Conticchio, avendo egli solo presentato le domande di definizione agevolata di cui si discorre.
7.2 Cionondimeno, la legittimazione ad impugnare va riconosciuta anche al COGNOME e al COGNOME, atteso che: – le controversie tributarie separatamente promosse dagli ex soci e dall’ex liquidatore della RAGIONE_SOCIALE hanno ad oggetto gli stessi atti; ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, costituisce controversia autonoma suscettibile di definizione agevolata quella relativa a ciascun atto impugnato; – a mente del successivo comma 14 dello stesso articolo, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri; – i provvedimenti impugnati incidono negativamente non soltanto sulla posizione dell’istante COGNOME ma anche su quella dell’altro ex socio e dell’ex liquidatore della mentovata società, impedendo loro di avvalersi degli effetti favorevoli della definizione agevolata cui il primo ha aderito.
7.3 Tanto precisato, occorre tener presente che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del citato decreto-legge, «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a sèguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».
7.4 Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 18298/2021, «in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva» .
7.5 Dal menzionato arresto nomofilattico può, dunque, ricavarsi il principio generale secondo cui una controversia tributaria è suscettibile di definizione, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, ogniqualvolta l’atto impugnato costituisca il primo e unico con il quale l’Amministrazione Finanziaria comunica al contribuente la pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 18107/2023, Cass. n. 34384/2022; negli stessi termini vedano pure Cass. n. 32995/2022, Cass. n. 33838/2022, Cass. n. 32039/2024).
7.6 Ciò posto, nel caso di specie è incontroverso che le intimazioni di pagamento abbiano rappresentato i primi atti con i quali l’Amministrazione Finanziaria portò a conoscenza degli ex soci e dell’ex liquidatore della cessata RAGIONE_SOCIALE le pretese fiscali vantate nei confronti della cessata società, risultanti da due avvisi di accertamento emessi a carico di quest’ultima e divenuti definitivi.
7.7 Gli atti in parola sono, pertanto, annoverabili fra quelli che possono formare oggetto di definizione agevolata, alla stregua del
surriferito insegnamento giurisprudenziale di legittimità, che viene qui ribadito.
7.8 Fermo quanto precede, va a questo punto osservato che: (a)le controversie di cui trattasi sono attribuite alla giurisdizione tributaria e non rientrano fra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente del comma 5 dell’art. 6 del D.L. n. 119; (b)di esse è parte l’Agenzia delle Entrate; (c)i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado sono stati notificati alla controparte entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018; (d)alla data della presentazione delle domande di definizione agevolata i processi non si erano conclusi con pronunce definitive; (e)l’istante ha dato prova di aver versato entro il 31 maggio 2019 un importo pari al 15 per cento del valore delle due controversie stabilito ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, giusta quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell’art. 6 del lo stesso D.L. n. 119 per l’ipotesi in cui l’Amministrazione Finanziaria sia risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado.
(E)Statuizioni conclusive
Acclarata, quindi, la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l’accesso alla definizione agevolata, devono essere accolti i ricorsi spiegati dai contribuenti.
8.1 Ne discende che i giudizi riuniti nn. 4876/2018, 5024/2018 e 5178/2018 R.G. vanno dichiarati estinti per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso per cassazione proposti dall’Agenzia delle Entrate.
8.2 Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, a mente dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del menzionato decreto-legge.
8.3 Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), in quanto la formula definitoria dei giudizi non
corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e inoltre la parte pubblica ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi proposti contro i provvedimenti di diniego della definizione agevolata delle controversie e dichiara l’estinzione dei giudizi riuniti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione