Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23183 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5835/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME (EMAIL) e COGNOME (EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
-controricorrente-
e nei confronti di
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 534/20/16 depositata il 16/08/2016.
nonché sul ricorso successivo proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato COGNOME (EMAIL);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata della superiore controversia notificato in data 18/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 534/20/16 del 16/08/2016, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 335/01/15 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010.
1.1. Come si evince dagli atti di parte, la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatico ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
1.2. La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando che (in ordine logico): a) il ricorso in appello dell’Ufficio era inammissibile in quanto tardivo (notifica della sentenza di primo grado in data 07/07/2015 a mezzo posta elettronica certificata -PEC; atto di appello inoltrato a mezzo posta solo in data 09/10/2015), essendo ammissibile la notifica della sentenza di primo grado a mezzo PEC; b) l’avviso di accertamento era stato sottoscritto da un funzionario privo della qualifica dirigenziale e privo di delega.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
Con ricorso successivo ex art. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, RAGIONE_SOCIALE impugnava il diniego di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, impugnazione affidata ad un unico motivo.
NOME resisteva con controricorso.
In data 19/02/2024 AE depositava istanza di estinzione della controversia in ottemperanza a Cass. S.U. n. 18298 del 25/06/2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente esaminato il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata , idoneo a definire l’intera controversia.
Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, per avere AE erroneamente ritenuto non definibile la controversia sebbene la cartella di pagamento impugnata sia il primo atto impositivo notificato alla società contribuente.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Come riconosciuto dalla stessa difesa erariale, Cass. S.U. n. 18298 del 2021, cit. , ha chiarito che « In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva ».
2.3. Nel caso di specie, è incontroverso che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione nel procedimento n. 5835/2017 R.G. costituisce il primo e unico atto impositivo notificato a RAGIONE_SOCIALE, sicché l’istanza di definizione agevolata da quest’ultima tempestivamente depositata avrebbe dovuto essere accolta dall’Amministrazione finanziaria.
L’accoglimento del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, la documentazione dell’intervenuto pagamento di quanto dovuto da RAGIONE_SOCIALE per la menzionata definizione e la concorde richiesta di AE impongono la declaratoria di estinzione del procedimento iscritto al n. 5835/2017 R.G. per intervenuta definizione della lite.
Le spese di tale ultimo procedimento restano a carico della parte che le ha anticipate mentre la sopravvenienza della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite costituisce giusto motivo per l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese concernenti il ricorso avverso il provvedimento di diniego.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata, compensando tra le parti le spese del procedimento; dichiara l’estinzione del procedimento n. 5835/2017 R.G. con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.