Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14732 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 28.02.2025 11/02/2025
REGISTRO DINIEGO AUTOTUTELA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
IMPUGNAZIONE DINIEGO DEFINIZIONE AGEVOLATA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30061/2017 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Salerno il DATA_NASCITA, rappresenta e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
Numero sezionale 1466/2025
Numero di raccolta generale 14732/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania -Sezione distaccata di Salerno – n. 7886/4/2017, depositata il 27 settembre 2017. Data pubblicazione 01/06/2025
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 28 febbraio 2025.
RILEVATO CHE:
Oggetto di controversia è il diniego opposto dall’RAGIONE_SOCIALE all’istanza proposta in sede di autotutela dalla contribuente volta a conseguire l’agevolazione prevista per l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa prima casa a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1400/2007 emessa dal Tribunale di Salerno;
la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania rigettava l’appello avanzato dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 5531/6/2015 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Salerno, ritenendo che «[…] l’effetto traslativo RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile si sia verificato solo ed esclusivamente a seguito del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di convalida RAGIONE_SOCIALE‘offerta reale del saldo del prezzo e non certamente RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza che riguardava l’esecuzione in forma specifica di preliminare di acquisto a seguito di inadempimento dei promittenti venditori[…]» (così nella sentenza impugnata), oggetto di tassazione;
con ricorso notificato in data 13/15 dicembre 2017 l’RAGIONE_SOCIALE impugnava tale pronuncia sulla base di quattro motivi;
resisteva NOME COGNOME con controricorso notificato il 24/29 gennaio 2018, depositando memoria ex art. 380bis 1, c.p.c. in data 22 febbraio 2025;
Numero sezionale 1466/2025
Numero di raccolta generale 14732/2025
con istanza notificata il 30 agosto 2023 la contribuente presentava istanza di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa lite a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197/2022, seguita da provvedimento di diniego notificato il 26 settembre 2024; Data pubblicazione 01/06/2025
con ricorso notificato il 23 novembre 2024 NOME COGNOME ha proposto impugnazione avverso tale provvedimento;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito a detta impugnazione con controricorso del 16 dicembre 2024;
CONSIDERATO CHE:
ragioni di priorità logica-giuridica impongono di esaminare preliminarmente l’impugnazione avverso il diniego all’istanza di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa lite, che l’Ufficio ha motivato osservando che la controversia ha ad oggetto un diniego espresso di autotutela, impugnabile solo per vizi propri, e non anche una pretesa fiscale, aggiungendo che per la stessa controversia era stata presentata identica istanza, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.l. n. 119/2018, anch’essa denegata con la medesima motivazione, senza che l’istante avesse interposto opposizione;
la questione coinvolta nelle ragioni del diniego all’istanza di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALEa sua impugnazione assume carattere di novità e di rilevanza nomofilattica, per le seguenti ragioni;
3. l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197/2022 stabilisce:
al comma 186, che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte
Numero sezionale 1466/2025
Numero di raccolta generale 14732/2025
di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia. Il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia è stabilito ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; Data pubblicazione 01/06/2025
al comma 190, che: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente RAGIONE_SOCIALE fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia»;
al comma 193, che: «Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), RAGIONE_SOCIALEe decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015»;
al comma 200, (come modificato dall’art. 20, comma 1, lettera e) d.l. n. 34/2023), che: «L’eventuale diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia […]»;
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l’art. 186 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197/2022, come precisato nella Relazione illustrativa, ricalca, dunque, lo schema contenuto nella precedente definizione agevolata contenuta nell’art. 6 d.l. n. 119/2018 sulla c.d. “pace fiscale”, differenziandosene essenzialmente sotto due rilevanti profili, fermo restando che il quantum dovuto è pari al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia: Data pubblicazione 01/06/2025
il primo, rappresentato dal venir meno del riferimento all’atto impositivo quale requisito di carattere oggettivo per la definizione, per cui la nuova “tregua fiscale” sembrerebbe riguardare tutte le controversie tributarie in quanto tali (e non solo quelle aventi ad oggetto atti impositivi o riscossivi) e che le controversie espressamente escluse dalla definizione agevolata sono quelle concernenti, ai sensi del comma 193, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali comunitarie, l’Iva all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato);
il secondo, rappresentato dall’estensione RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata alle controversie contro l’RAGIONE_SOCIALE, con riferimento ai tributi da questa amministrati;
va definito il concetto di controversia pendente e cioè se essa presupponga sempre un atto impositivo e/o di riscossione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione o se possa includere come nelle specie -anche un atto (il diniego di autotutela) rimesso all’esercizio discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di procedere ad annullamento in ragione di eventuali profili di illegittimità del rifiuto ed in relazione a motivi di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere (cfr., tra le tante, Cass. n. 21590/2024);
Numero registro generale 30061/2017
Numero sezionale 1466/2025
Numero di raccolta generale 14732/2025
6. alla stregua di tali riflessioni la causa va rinviata a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza; Data pubblicazione 01/06/2025
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME