Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1534 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1534 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7294/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE, legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente principale ed opposta-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -opponente e controricorrente- avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma n. 2554/2020 depositata il 07/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal co: NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La sig.a NOME COGNOME era stata dipendente di istituto bancario, tra l’atro incaricato per la RAGIONE_SOCIALE di tributi locali ed a tale specifico
settore era stata adibita, donde aderiva al RAGIONE_SOCIALE, ricevendo assegni integrativi supplementari, per i quali richiedeva ed otteneva il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori trattenute fiscali, in ragione del regime di tassazione separata cui dovevano essere sottoposti.
Tuttavia, l’Erario, dopo aver rimborsato la maggiore trattenuta, ne richiedeva la restituzione alla luce di rivalutazione della fattispecie, cui resisteva la contribuente avversando la conseguente cartella esattoriale ed ottenendo ragione in entrambi i gradi di merito.
Ricorreva per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad unico motivo, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso.
La controversia era chiamata all’adunanza del 19 ottobre 2022, avanti la Sez. VI-5 di questa Suprema Corte di legittimità, ove il giudizio era sospeso fino al 23 gennaio 2023, in ragione di istanza di parte contribuente che intendeva valersi della procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 130/2022.
Sennonché l’istanza di definizione era rigettata dall’Ufficio con provvedimento opposto dalla parte contribuente, cui ha replicato con tempestivo controricorso il Patrono erariale.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dev’essere esaminata con priorità l’impugnazione del diniego di definizione agevolata, il cui accoglimento è capace di assorbire in sé ogni ulteriore profilo della controversia.
1.1. Questa Corte ha più volte affermato, sia pure con riferimento a definizioni agevolate previste da precedenti norme condonistiche che «in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa
domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l’art. 16 della I. n. 289 del 2002 e l’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella l. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite» (Cass. n. 31049 del 2018; Cass. 24/12/2020, n. 29509 con riferimento alla disciplina condonistica prevista nell’art. 6 d.l. 119/2018).
In questo senso, l’opposizione al diniego di definizione agevolata è ritualmente radicata e può essere scrutinata.
1.2. L’opposizione al diniego è argomentata sull’assunto che l’art. 5, l. n. 130/2022 ha espunto ogni riferimento all’atto impositivo dalla definizione di lite pendente, dovendosi guardare alle precedenti discipline agevolative solo al fine della quantificazione del valore della controversia, ma non per altri profili. Chiaro sarebbe l’intento del legislatore nell’ampliare la possibilità di definizione in tutti i casi in cui vi sia lite pendente di natura tributaria, a prescindere dall’innesco della controve rsia, sia atto impositivo, impo-esattivo, diniego di rimborso o altro.
1.3. Il motivo è fondato e merita accoglimento. La questione è già stata affrontata e recentemente risolta da questa Suprema Corte di legittimità, affermando che la definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 riguarda tutti i processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE ipotesi contemplate dal comma 6, lettere a) e b), in coerenza con la dichiarata finalità deflattiva RAGIONE_SOCIALE pendenze in sede di legittimità della normativa invocata; ne deriva che, rispetto alla disciplina recata dalle precedenti procedure di definizione agevolata, è venuto meno il presupposto obiettivo della “sussistenza di una controversia avente ad oggetto un atto impositivo” e va, perciò, respinto l’eventuale diniego all’istanza definizione opposto dall’RAGIONE_SOCIALE per tale ragione (cfr. Cass. T., n. 16091/2025).
1.4. In questo senso, non può essere accolta la pur pregevole argomentazione del Patrono pubblico, ove l’assenza di riferimento all’atto
impositivo iniziale non esclude di distinguere fra controversie tributarie e non, tra le seconde RAGIONE_SOCIALE quali rientrerebbe quella in oggetto, ove attiene alla restituzione di un rimborso.
Anche a voler seguire il ragionamento, non si può dimenticare che l’atto alla base della controversia è una cartella ex art. 43 d.P.R. n. 602/1973, cioè lo strumento per la restituzione all’Erario dell’indebito. Ma si deve ricordare che tale cartella attiene al rimborso di maggior imposta trattenuta su assegni integrativi della retribuzione, per i quali si controverteva del regime di tassazione separata o meno. Detto in altri termini, il rapporto sostanziale sottostante al presente giudizio ha natura squisitamente tributaria, poiché riguarda l’aliquota con cui sono incisi gli assegni integrativi RAGIONE_SOCIALE speciale RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE del settore della RAGIONE_SOCIALE. Il che riguarda, quindi, la capacità contributiva della sig.a NOME e la correttezza del regime di tassazione di quota parte del suo stipendio. Ne consegue che si è di fronte ad una pretesa impositiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attraverso la ripetizione di somme (tributaria) in un primo tempo rimborsate.
Ne consegue che la controversia in oggetto rientra pienamente nell’alveo circoscritto dall’art. 5 della l. n. 130/2022 e può essere definita con procedura agevolata.
1.5. Le spese del presente giudizio di opposizione possono essere compensate, in ragione del momento del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento e del peculiare caso attinente al recupero di indebito rimborso di maggior trattenuta fiscale, sul regime della tassazione separata di un assegno integrativo speciale.
Per l’effetto dell’accoglimento dell’opposizione al diniego di definizione agevolata, il giudizio deve ritenersi estinto e non vi è più luogo ad esaminare il ricorso per cassazione rgn. 7294/2021.
La Corte accoglie l’opposizione al diniego di definizione agevolata della controversia e, per l’effetto, dichiara estinto il ricorso rgn. 7294/2021, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME