Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30693 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO , in proprio, unitamente all’AVV_NOTAIO presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato – controricorrente e ricorrente in via incidentale
,
;
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 329/5/2013, depositata il 7 novembre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il contribuente ha proposto ricorso avverso il diniego di definizione della lite pendente ex art. 39, d.l. n. 98/2011, in primo grado respinta sul presupposto che trattavasi di atto di mera riscossione. La CTR riteneva condonabile la lite limitatamente all’imposta IRAP, effettivamente ritenuta contestata nella debenza,
Definiz agev
così accogliendo parzialmente il gravame. Ricorrono entrambe le parti in cassazione, il contribuente con ricorso affidato a tre motivi, e l’RAGIONE_SOCIALE con ricorso incidentale spiegato nel controricorso, affidato a un solo mezzo. Successivamente il ricorrente ha depositato adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, chiedendo in principalità la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
Il contribuente ha presentato istanza di definizione della lite in base alla l. n. 197/2022, allo stato non perfezionata in quanto manca la prova dell’avvenuto pagamento anche di una sola rata, per la quale pende il relativo termine. Peraltro, come si vedrà, è risolutiva la precedente istanza di definizione agevolata, la presenza dei cui presupposti determina l’estinzione dell’obbligazione tributaria avvenuta ben prima.
Con il primo mezzo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e 16, 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Invero il primo giudice, dopo aver accolto la richiesta di definizione limitatamente all’IRAP, ha ritenuto che l’impugnazione della cartella per il resto non sia condonabile, in base alle disposizioni epigrafate, in quanto si trattava di omesso versamento di tributi oggetto di controllo ai sensi dell’art. 36 -bis, d.p.r. n. 600/1973.
Secondo la seguente pronuncia, espressiva del condivisibile orientamento di questa Corte
In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del
2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
(Cass. Sez. U. 25/06/2021, n. 18298)
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE nelle proprie difese, la natura impositiva di un atto ai fini della disposizione agevolatrice non va effettuata sulla base della natura formale dello stesso, ma sul fatto che lo stesso costituisce il primo provvedimento col quale venne fatta valere la pretesa fiscale, circostanza pacifica nella specie.
Così stando le cose la definizione della lite deve essere verificata alla luce degli ulteriori presupposti formali della domanda.
Tanto determina l’assorbimento degli ulteriori due motivi, e altresì quello fondante il ricorso incidentale, che pur riferito all’IRAP, del pari si fonda sulla necessità di determinare la condonabilità della lite sulla base della natura formale dell’atto (anche qui controllo ex art. 36-bis, d.p.r. n. 602/1973).
Alla luce di quanto precede, consegue l’estinzione della lite ai sensi dell’invocato disposto del d.l. n. 98/2011, rispetto alla cui domanda a suo tempo effettuata non risulta contestato l’avvenuto assolvimento di quanto dovuto, presupposto dalla pronuncia impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere, anche con riguardo al ricorso incidentale.
Tanto comporta altresì, come premesso, l’assorbimento della questione relativa all’ulteriore istanza di definizione agevolata, a questo punto superata dall’accertato perfezionarsi della precedente.
Le spese meritano integrale compensazione in relazione all’oggetto della controversia (accertamento dei presupposti della definizione agevolata).
Non è dovuto il doppio contributo da nessuna delle due parti in quanto la lite risulta definitiva in base alla disciplina condonistica.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023