Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4006 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4006 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12924/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale denominata RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE, legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Torino n. 990/2019, depositata il 20/09/2019 e atto diniego alla definizione agevolata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal co: NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, veniva inciso da avviso di accertamento sull’anno di imposta 2007, in ragione di disconoscimento di costi su fatture oggettivamente inesistenti, con ripresa a tassazione di maggior Iva, cui seguiva distinto atto di irrogazione di sanzioni che è all’origine della presente controversia.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorre per cassazione agitando tre motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spiegando tempestivo controricorso.
Nelle more del giudizio, la parte contribuente presentava istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022, avverso il cui diniego ha proposto articolato ricorso, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre la parte contribuente in prossimità dell’adunanza ha depositato memoria ad ulteriore sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dev’essere esaminata con priorità l’impugnazione del diniego di definizione agevolata, il cui accoglimento è capace di assorbire in sé ogni ulteriore profilo della controversia.
1.1. Questa Corte ha più volte affermato, sia pure con riferimento a definizioni agevolate previste da precedenti norme condonistiche che «in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l’art. 16 della I. n. 289 del 2002 e l’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella l. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza
di sindacato, all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite» (Cass. n. 31049 del 2018; Cass. 24/12/2020, n. 29509 con riferimento alla disciplina condonistica prevista nell’art. 6 d.l. 119/2018).
In questo senso, l’opposizione al diniego di definizione agevolata è ritualmente radicata e può essere scrutinata.
1.2. L’opposizione al diniego è argomentata sull’assunto che il contribuente avesse primieramente aderito alla definizione dei carichi pendenti di cui all’art. 1, commi 231 e ss l. n. 197/2022 (c.d. ‘Rottamazione quater ‘), che era stata accolta, quindi, ritenendo ‘incanalato’ quel debito tributario in un piano rateale novativo della primigenia obbligazione, formulava istanza di definizione agevolata sul presupposto atto impositivo relativo alle sanzioni, indicando ‘zero’ sugli importi dovuti, ritenendo quindi come versati gli importi che si era impegnato a versare per la rottamazione cartelle (cfr. pag. 5, secondo capoverso, memoria di parte contribuente). Tale assunto non è contestato e parte ricorrente richiede l’applicazione dell’errore scusabile, afferma ndo altresì che si tratti di errore riconoscibile dall’Ufficio, in base agli atti in suo possesso e che derivi da mancato coordinamento RAGIONE_SOCIALE discipline condonistiche.
1.3. La novella del 2022, al pari di quella del 2018 (art. 6, comma 9, d.l. 119/2018) consente di calcolare, ai fini della definizione agevolata, tutte le somme comunque versate nel corso del giudizio.
Ed infatti, l’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022 dispone: ‘Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge’.
Deve infatti essere valorizzata l’espressione testuale del legislatore che ha voluto fossero scomputabili le ‘somme a qualsiasi titolo versate’ in costanza di giudizio e che trovano fondamento sul contenzioso in essere che si vuol definire. Il riferimento esplicito è a versamenti già effettuati al momento della formulazione dell’istanza di definizione, per cui non possono essere considerate come ‘versate’ le somme che ci è impegnati a versare in momenti successivi.
All’argomento letterale si affianca, irrobustendolo, l’argomento logico sistematico. Ed infatti, nell’ottica premiale, il contribuente che non avesse (ancora) pagato potrebbe tenerne conto nel calcolo del dovuto e subirebbe trattamento migliore di chi ha pagato il tutto, poiché entrambi sarebbero tenuti a non pagare nulla per la definizione agevolata. La conseguenza palesemente iniqua induce ad escludere l’opzione ermeneutica, dovendosi scegliere la soluzione interpretativa che sia conforme ai canoni costit uzionali, nel caso di specie quelli dell’art. 53 e 97 della Costituzione, specificazioni puntuali del RAGIONE_SOCIALE principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, della Carta (in questi termini Cass. 25/01/2023, n. 2378, con riferimento all’analoga previsione dell’art. 6, comma 9, d.l. 119/2018).
1.3. Né si può parlare di carenza di coordinamento fra le disposizioni agevolative, quella sugli atti impositivi e quella sulle cartelle esattoriali, le prime attenendo ad una pretesa tributaria ancora sub iudice , le seconde relative alla riscossione di un debito ormai fissato nel suo ammontare. Peraltro, è stato da tempo affermato che in tema di condono fiscale, le somme versate dal contribuente ai sensi dell’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad estinzione del debito inerente a carichi di ruolo pregressi, non possono essere in alcun modo tenute in conto nella determinazione dell’importo da versare per ottenere la definizione agevolata della lite fiscale pendente, ai sensi dell’art. 16 della medesima legge, trattandosi di procedure di definizione connotate da un’indiscutibile autonomia, cui
corrisponde una diversa disciplina sostanziale e processuale e tra le quali non è, quindi, ipotizzabile alcuna interferenza (cfr. Cass. V, n. 7697/2013).
1.4. L’assenza di precedenti specifici sulla questione rende opportuna l’enunciazione del seguente principio di diritto: «ai fini della definizione RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti in cassazione, ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 197/2022, si deve tenere conto di eventuali versamenti effettivamente già corrisposti al momento della domanda di adesione alla procedura agevolata, non di quelli che si è stati ammessi a corrispondere in un piano rateale in corso».
1.5. Pertanto, l’opposizione alla definizione agevolata non può essere accolta ed il ricorso principale dev’essere scrutinato.
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 112 RAGIONE_SOCIALE stesso codice di rito, con riferimento all’art. 39 d.P.R. n. 636/1972 ed art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992. Nella sostanza si lamenta motivazione parvente, censurando il mero richiamo all’avviso di accertamento impugnato.
2.2. Con il secondo motivo si avanza censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 in relazione della motivazione dell’avviso di accertamento, laddove la sentenza impugnata riprende le argomentazioni della sentenza di primo grado in maniera acritica, senza spendere parola sulla documentazione offerta dal contribuente.
2.3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, laddove ineriscono alla motivazione della sentenza, all’esame RAGIONE_SOCIALE prove ed al riferimento alla sentenza di primo grado o all’atto impositivo. I motivi sono infondati e non possono essere accolti.
Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017)
ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019).
2.4. Né sussiste il lamentato vizio di motivazione per relationem. Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel
contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).
Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
Tale non è all’evidenza il caso in esame, laddove la sentenza in scrutinio svolge considerazioni proprie, con valutazione critica in ordine alle considerazioni dell’atto impositivo e della sentenza di primo grado che la pongono al dio sopra del ‘minimo costituzionale’ di cui si tratterà infra al § 2.5.
È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Donde non sussistono le censure in ordine alla mancata valutazione dell’apporto probatorio offerto dalla parte privata.
2.5. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
I primi due motivi sono quindi infondati e non possono essere accolti.
Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, ritenendo violata la disciplina dell’onere della prova in tema d i operazioni inesistenti, meramente presuntive le affermazioni contenute nell’avviso di accertamento.
3.1. Preliminarmente, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020).
3.2. Ciò posto, il motivo non può essere accolto.
Devesi rilevare che è qui in esame un caso di operazioni oggettivamente inesistenti, donde i precedenti di questa Suprema Corte di legittimità richiamati da parte ricorrente non sono pertinenti.
Ed infatti, in tema di attività d’impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell’operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la
rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. T., n. 10336/2025).
Più precisamente, in tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. T., n. 9723/2024).
3.3. Nello specifico, proprio di queste presunzioni si è legittimamente avvalsa l’RAGIONE_SOCIALE, senza che la parte contribuente abbia opposto argomenti contrari ritenuti adeguati dal giudice di merito, il cui bilanciamento dell’apporto probatorio non è scrutinabile in questa sede di legittimità, salvi i casi di assoluta irragionevolezza della motivazione che qui non sussistono, come già esaminato nei paragrafi che precedono.
Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza, in via subordinata alle conclusioni rassegnate, la parte contribuente osserva che l’Amministrazione, in ossequio al dovere di collaborazione, avrebbe dovuto interpretare la volontà del contribuente, palesemente orientata alla definizione integrale, piuttosto che fermarsi al dato formale dell’importo indicato. La volontà di avvalersi di una definizione agevolata, pur se irrevocabile, può essere oggetto di interpretazione da parte dell’Amministrazione per correggerne un errore manifesto e riconoscibile.
4.1. L’argomento non può essere accolto.
In tema di sanzioni amministrative, occorre dare ulteriore continuità a Cass. 6 agosto 2024, n. 22244, secondo cui l’esimente dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa richiede una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, accertabile esclusivamente dal giudice. Non è sufficiente la mera erronea interpretazione della norma da parte del contribuente. In altri termini, «per costante orientamento di questa Corte, infatti, “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (così, da ultimo Cass. n. 10662 del 04/05/2018: Cass. n. 23845 del 23/11/2016; conf. Cass. n. 4522 del 22/02/2013; Cass. n. 3245 del 11/02/2013; Cass. n. 18434 del 26/10/2012)” (cfr. Cass. 1° febbraio 2019, n. 3108). La condizione di obiettiva incertezza normativa, pertanto, consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa 7 (si v. Cass. 24 giugno 2015, n. 13076)».
Non sussistono quindi le condizioni neppure per parlarsi di errore scusabile da parte del contribuente.
In definitiva, l’opposizione avverso il diniego alla definizione agevolata va rigettata, così come il ricorso principale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’opposizione avverso il diniego alla definizione agevolata ed il ricorso principale.
Condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità a favore dell’RAGIONE_SOCIALE che liquida in €.cinquemilaottocento/00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME