Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23859 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
REGISTRO SANZIONI DEFINIZIONE AGEVOLATA EX ART. 17 D.LG.S. 472/1997
sul ricorso iscritto al n. 8013/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), presso i cui uffici, ope legis , domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Vicenza, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , dr. AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
per la cassazione della sentenza n. 598/7/2019 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 15 luglio 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 29 aprile 2024;
RILEVATO CHE:
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava -per quanto ora occupa -l’appello avanzato dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 412/4/2017 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella n. 124/2016/0024964920, avente ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecarie e catastali e relative sanzioni, a seguito di revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, considerando (il primo Giudice) non dovute solo le sanzioni di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, perché già versate dalla società con la definizione agevolata al momento della ricezione del prodromico avviso di liquidazione;
1.1. nello specifico, il Giudice regionale, confermando la sentenza di primo grado, negava ingresso al distinguo operato dall’Ufficio secondo il quale con l’avviso di liquidazione erano state irrogate le sanzioni per dichiarazione mendace, mentre con la cartella in oggetto erano state comminate le sanzioni per il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali nei sessanta giorni dall’atto impositivo, assumendo, di contro, che:
-« nell’avviso di liquidazione si legge che le agevolazioni fiscali sono state revocate non avendo l’impresa acquirente provveduto a ritrasferire l’immobile entro un triennio dalla data dell’atto »;
-«Pertanto, indipendentemente dall’accertamento sull’attività principale svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, l’agevolazione è stata revocata per un fatto oggettivo, in merito al quale non può essere imputata alla società contribuente una ‘dichiarazione mendace’ al momento della stipula
dell’atto, bensì un mancato adempimento di natura oggettiva legato a fatti e circostanze che ben potevano non essere noti alla RAGIONE_SOCIALE al momento dell’acquisto»;
«Questa Commissione ritiene pertanto non dovute le sanzioni richieste con la cartella di pagamento, avendo la società contribuente già adempiuto al proprio obbligo in materia al momento della ricezione dell’avviso di liquidazione» (così nella sentenza impugnata);
avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 17 febbraio 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE notificava controdeduzioni tramite posta elettronica certificata in data 26 maggio 2020;
con ordinanza interlocutoria del 17 ottobre 2022 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, dando conto che nelle proprie controdeduzioni la società aveva preliminarmente chiesto di disporre la sospensione del presente giudizio di legittimità fino a data successiva a quella prevista (30 novembre 2023) per il versamento dell’ultima rata del piano di ammortamento per la cd. ‘rottamazione/ ter ‘ della cartella oggetto della presente controversia, consentendo così alla contribuente di depositare le quietanze di pagamento di tutte le rate e chiedere quindi, ex art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 2018, l’estinzione del giudizio, producendo la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il provvedimento di accoglimento dell’agente della riscossione, nonchè i primi due bollettini di versamento RAGIONE_SOCIALE rate;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sostenendo che la Commissione avrebbe confuso la sanzione prevista da tale disposizione ed intimata con la cartella di pagamento oggetto di controversia con quella irrogata con il precedente avviso di liquidazione;
2.1. in particolare, l’Ufficio ha evidenziato che con tale avviso di liquidazione erano state revocate le agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in ragione della carenza del requisito soggettivo (non svolgendo la società acquirente, come attività esclusiva o prevalente, quella di rivendita di beni immobili, ma di elaborazione e registrazione elettronica di dati per conto terzi) e, quindi, a motivo della dichiarazione mendace emessa, dando atto che le relative sanzioni erano state pagate dalla contribuente;
2.2. l’RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, precisato che le sanzioni oggetto della cartella di pagamento in esame (che non sono state, invece, corrisposte dalla società) riguardavano, invece, quelle per il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali da versare nei sessanta giorni dall’atto impositivo;
va preliminarmente dato atto che non risultano depositate (telematicamente, cfr. Cass., Sez. I, 20 aprile 2023, n. 10689) le quietanze di pagamento di tutte le rate previste dalla suindicata procedura di definizione agevolata di cui all’art. art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 2018, per cui il giudizio non può essere dichiarato e la causa va decisa;
va ancora premesso, a fronte RAGIONE_SOCIALE obiezioni della difesa della contribuente, che il ricorso è ammissibile, risultando inconferente rispetto alla denunciata violazione di legge il richiamo alla cd. ‘doppia conforme’, che attiene, invece, alla deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., che non è stato oggetto di formulazione;
il ricorso è, tuttavia, infondato e va rigettato, sia pure motivi diversi da quelli considerati dal Giudice dell’appello;
risulta pacifico tra le parti e ne dà atto la stessa difesa erariale che «la società RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a definire le sanzioni amministrative ex art. 17 del D.L.gs. n. 472/1997 pagando con moRAGIONE_SOCIALE
F23 in data 16.06.2012 un terzo degli importi liquidati pari a € 7.714,45 » (v. pagina n.2 del ricorso);
va allora dato seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui:
-in materia di violazioni tributarie, l’atto di contestazione ed irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, disciplinato dall’art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le medesime si riferiscono, con la conseguenza che, qualora il trasgressore scelga di addivenire alla definizione agevolata, prevista dal secondo comma dell’art. 17 cit., deve ritenersi definitivamente chiuso, a quel momento, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie RAGIONE_SOCIALE violazioni stesse già rilevate;
in tale ipotesi si è, infatti, in presenza di un versamento funzionale a definire irrevocabilmente, sulla base di una libera scelta del contribuente, il profilo meramente sanzionatorio del singolo rapporto tributario, mentre quello tributario del rapporto, avendo una vicenda del tutto autonoma rispetto alla sanzione, continua a poter essere contestato, nonostante l’avvenuto pagamento della pena edittale in misura ridotta.
opera, pertanto, il principio dell’autonomia dell’atto di irrogazioni di sanzioni che venga estinto mediante definizione agevolata e la sua assoluta indipendenza in relazione al giudizio avente ad oggetto il tributo, con effetti, per un verso, preclusivi per l’Ufficio dell’irrogazione di una maggiore sanzione e d’altra parte, ostativi per il contribuente della ripetizione di quanto pagato (cfr., su tali principi, Cass. Sez. T., 5 marzo 2021, n. 6126; Cass., Sez. T, 16 febbraio 2021, n. 3984; Cass., Sez. T., 26 febbraio 2020, n. 5166; Cass., Sez. T. 26 febbraio 2019, n. 12916; Cass. Sez. T, 27 ottobre 2017, n. 25577; Cass., Sez. T, 22 settembre 2015, n. 18740; Cass., Sez. T, 29 novembre 2013, n. 26740);
alla stregua di tali considerazioni il ricorso va respinto;
le spese del presente grado di giudizio (parametrate sul valore RAGIONE_SOCIALE sanzioni oggetto di contenzioso, pari a 23.119,20 €) seguono la soccombenza;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE nella somma di 2.500,00 € per competenze, oltre accessori e nell’importo di 200,00 € per spese vive.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2024.