Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5483 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
Oggetto: definizione L.
197/2022 – dazi doganali e
sanzioni – pagamento integrale tributi – estinzione sanzioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27754/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
– resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 3353/04/2019 depositata in data 16/04/2019;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
e sul ricorso iscritto al n. 27733/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
– resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 3354/04/2019 depositata in data 16/04/2019;
e
nei ricorsi proposti ex art. 1 comma 200 L. n. 197 del 2022 da RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
– ricorrente –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-intimata –
avverso sia il provvedimento di diniego n. 38746 della domanda di definizione agevolata delle liti prot. n. 29318/2023 notificato in data 15 dicembre 2023 in relazione al giudizio iscritto al n. r.g. 27754/2019 sia il provvedimento di diniego n. 38751 della domanda di definizione agevolata delle liti prot. n. 29317/2023 notificato in data 15 dicembre 2023 in relazione al giudizio iscritto al n. 27733/2019;
Rilevato che:
-la società contribuente riceveva dall’Ufficio delle Dogane di Salerno l’avviso di rettifica dell’accertamento n, prot. 25631/RU con il quale erano richiesti maggiori dazi, iva all’importazione e interessi
relativamente a operazioni di importazione di parti di aereo eseguite dal 7 aprile 2015 al 2 maggio 2017;
successivamente, l’Ufficio notificava autonomo atto di irrogazione delle sanzioni n. prot. 25692/RU con il quale era richiesto appunto il pagamento delle sanzioni ex art. 303 TULD;
entrambi gli atti erano impugnati; la CTP confermava la legittimità dell’avviso di rettifica e accoglieva in parte l’impugnazione avente per oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni;
con separati appelli RAGIONE_SOCIALE adiva la CTR;
nelle more era attivata ex art. 68 del d. Lgs. n. 546 del 1992 la riscossione provvisoria in pendenza di giudizio delle somme dovute a seguito della sentenza di primo grado per dazi e interessi; tale procedura esecutiva aveva esito fruttuoso per l’Amministrazione Finanziaria, che pignorava il conto bancario in essere presso UNICREDIT s.p.a. sino a concorrenza del credito di euro 444.633,46 per dazi e interessi, ottenendo poi la somma dalla banca che quale terzo debitore trasferiva la ridetta somma al creditore previa assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione ;
-l’esito del giudizio di appello era favorevole a RAGIONE_SOCIALE poiché la CTR annullava l’atto di rettifica così come l’atto di irrogazione delle sanzioni;
con ricorso iscritto al n. r.g. 27733/2019 l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR che annullava l’atto impositivo e con analogo ricorso iscritto al n. r.g. 27754/2019 era proposta parallela impugnazione di fronte a questa Corte avente per oggetto la sentenza della CTR che annullava l’atto di irrogazione delle sanzioni;
la società contribuente depositata atto di costituzione in entrambi i giudizi segnalando l’esistenza delle due vicende processuali come meritevole di trattazione unitaria;
quindi, RAGIONE_SOCIALE presentava domanda di definizione della controversia ex L. 197 del 2022 fondata da un lato sulla definizione del rapporto relativo ai tributi avendo rinunciato con ciò a ogni pretesa restitutoria quanto ai tributi, nell’ipotesi di rigetto dei ricorsi per
cassazione di controparte e avendo -sia pur in forza dell’esito positivo del pignoramento e dell’assegnazione della somma al creditore subita -versato quanto dovuto per detti tributi; dall’altro sull’applicazione dell’art. 1 della L. n. 197 del 2022 il cui comma 191 prevede secondo parte contribuente l’estinzione, nella fattispecie, delle sanzioni a seguito della definizione del dovuto per tributi;
-l’Ufficio notificava a questo punto i due autonomi provvedimenti di diniego sopra detti opponendosi alla definizione delle controversie pendenti di fronte a questa Corte; pure entrambi gli atti di diniego sono ora oggetto di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE ha anche depositato istanzia di riunione dei giudizi sin qui autonomi;
Considerato che:
-stante la stretta connessione oggettiva e soggettiva che si verifica, va disposta in primo luogo la riunione del giudizio n. r.g. 27754/2019 con il giudizio n. r.g. 27733/2019 come richiesto dalla contribuente società; – venendo quindi all’esame delle doglianze di parte ricorrente, osserva la Corte che nel ricorso avverso il provvedimento di diniego n. 38751 con il quale l’Ufficio nega la definizione agevolata della controversia iscritta a r.g. n. 27733/2019 avente ad oggetto l’avviso di rettifica n. prot. 25631/RU riguardante la pretesa per dazi e interessi, il solo motivo di ricorso dedotto denuncia la legittimità del provvedimento di diniego impugnato non essendo applicabile alla fattispecie l’esclusione di cui all’art. 1 comma 193 della L. n. 197 del 2022;
nel ricorso avverso il provvedimento di diniego n. 38746 con il quale l’Ufficio nega la definizione agevolata della controversia iscritta a r.g. n. 27754/2019 avente ad oggetto l’atto di contestazione delle sanzioni n. prot. 25692/RU avente ad oggetto per l’appunto le sanzioni, il primo motivo denuncia la legittimità del provvedimento di diniego impugnato non essendo applicabile alla fattispecie l’esclusione di cui all’art. 1 comma 193 della L. n. 197 del 2022; il secondo motivo si incentra sulla conseguente illegittimità del provvedimento di diniego della controversia
relativa alle sanzioni, non essendo parimenti applicabile l’esclusione di cui al comma 193 dell’art. 1 L. n. 197 del 2022;
risultando ora riuniti i giudizi pendenti di fronte a questa Corte, i motivi proposti con i due distinti ricorsi possono esaminarsi congiuntamente;
essi risultano fondati;
ai sensi del comma 193 della citata legge «sono escluse dalla
definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». Peraltro secondo il precedente comma 191, «le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità’ diverse dalla presente definizione agevolata». Al riguardo, con Circolare direttoriale n. 9/D del 14.3.2023 l’Agenzia delle dogane ha stabilito che «nelle controversie aventi ad oggetto allo stesso tempo tributi e sanzioni collegate a tali tributi, anche qualora il rapporto relativo ai tributi verta sulle ‘risorse proprie tradizionali’ e/o ‘iva riscossa all’importazione’: anche in tal caso, l’integrale pagamento di tutte le poste indicate nell’atto impugnato relativo ai tributi, compresi eventuali accessori (e, quindi, anche gli interessi), e la rinuncia all’impugnazione di tale atto regolarmente
effettuata ai fini processuali, determinerà il passaggio della controversia da ‘controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione’, a ‘controversia relativa esclusivamente alla sanzione collegata al tributo’» (pag. 11), consentendo, quindi, la definizione delle sanzioni in materia di dazi (‘tributi propri tradizionali’);
– orbene, nel presente caso è incontroverso che tutti i tributi dovuti siano stati versati, sia pur a seguito di esito positivo per il creditore della procedura esecutiva legittimamente attivata ex art. 68 d. Lgs. n. 546 del 1992, così come altrettanto pacifico è che siano stati versati gli interessi. La ratio dell’esclusione dalla definizione ex comma 193 già citato deriva dal fatto che i dazi doganali come l’iva all’importazione costituiscono (in argomento Cass. Sez. trib., n. 18920 del 10 luglio 2024) com’è noto, risorse proprie della UE; i primi tributi trovano in particolare la propria regolamentazione nel regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario – CDC), applicabile alla fattispecie ratíone temporis , e, successivamente, nel regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (Codice doganale Unionale – CDU); il secondo -in ultimo, tra molti -nella decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consigilio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;
– analogamente l’interesse previsto dall’art. 232 Reg. (CEE) n. 2913/92 è volto a compensare il pregiudizio economico causato dal ritardo nell’introito di un tributo che costituisce parimenti risorsa propria tradizionale dell’Unione, potendo determinare il suo tardivo riversamento una responsabilità finanziaria dello Stato, delegato alla riscossione del tributo e degli accessori (Cass., Sez. V., 6 settembre 2006, n. 19194; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2009, n. 26311). Quindi, ogni definizione della controversia che non comporti il pagamento integrale da parte del contribuente del dovuto per tali titoli, risulta contrastante con il diritto Unionale. Nessun problema di tal fatta si pone in questa sede, stante l’integrale pagamento già riferito -pacifico in causa -delle somme dovute all’Erario per tali ragioni;
nessuna rilevanza ha quindi l’autonomia processuale dei giudizi di merito (che è fatto variabile secundum eventum ) nulla disponendo in proposito quanto a divieto di definizione alcuna disposizione di legge;
neppure viene in rilievo come elemento ostativo alla definizione la circostanza relativa al pagamento coattivo delle somme di cui già si è detto, poiché nessuna differenza ciò comporta per il creditore, l’interesse del quale alla materiale percezione della somma per tributi (puntualmente maggiorata degli interessi) è qui identicamente soddisfatto rispetto al pagamento spontaneo;
risultando quindi satisfattiva la definizione quanto ai tributi, in forza anche (in ultima analisi) della pacifica ed espressa rinuncia della società contribuente a ogni pretesa potenzialmente derivante ad essa dal rigetto dei ricorsi dell’Agenzia delle Dogane nei giudizi pendenti, va qui unicamente esaminato il profilo relativo alla ammissibilità della definizione quanto alle sanzioni;
è sufficiente in argomento osservare che nel senso dell’interpretazione di cui sopra fatta propria dall’Amministrazione si è anche già espressa questa Corte (in termini si vedano Cass. n. 17604 del 2023 e anche Cass. n. 18920 del 2024) chiarendo come «la posizione espressa dall’Agenzia delle dogane rende ‘definibili’ anche le sanzioni collegate ai dazi, alle condizioni sopra indicate – cioè laddove si provveda al pagamento per intero del tributo con gli accessori (escluse, ovviamente,
le sanzioni) e alla rinuncia all’impugnazione degli atti relativi ai tributi»; -da quanto detto consegue allora che, alla stregua della documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE.p.a., va dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere sia in relazione ai tributi (dazi, iva ed interessi) di cui all’avviso di rettifica oggetto di impugnazione per intervenuto pagamento delle somme dovute, sia con riferimento alle sanzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022, che prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è
dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»;
la dichiarazione di estinzione integrale del giudizio esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso;
-le spese processuali, in ragione delle sopra illustrate vicende processuali, vanno integralmente compensate tra le parti
p.q.m.
dispone la riunione del giudizio n. r.g. 27754/2019 con il giudizio n. r.g. e compensa
27733/2019; dichiara l’estinzione dei giudizi riuniti integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.