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Definizione agevolata sanzioni: ok con tributi pagati

Una società, dopo aver subito la riscossione forzata di dazi doganali e interessi, ha richiesto la definizione agevolata per le relative sanzioni. L’Agenzia delle Dogane aveva negato la richiesta, sostenendo che i dazi fossero esclusi dalla sanatoria. La Corte di Cassazione ha invece dato ragione alla società, stabilendo che, una volta pagato integralmente il tributo, l’esclusione non è più applicabile. Di conseguenza, la lite sulle sanzioni si estingue senza ulteriori pagamenti, applicando la normativa sulla definizione agevolata sanzioni.

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Pubblicato il 13 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Definizione Agevolata Sanzioni: Via Libera Anche per i Dazi Doganali se il Tributo è Pagato

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale in materia di definizione agevolata sanzioni, come disciplinata dalla Legge 197/2022. Il principio affermato è di grande impatto: anche per le controversie su tributi esclusi dalla sanatoria, come i dazi doganali, è possibile estinguere le sole sanzioni se il debito tributario principale è stato integralmente saldato, persino tramite riscossione forzata. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.

Il caso in esame: dazi pagati forzatamente e richiesta di sanatoria

La vicenda trae origine da due atti emessi dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di una società importatrice di parti di aereo. Il primo era un avviso di rettifica per maggiori dazi, IVA all’importazione e interessi; il secondo, un atto di irrogazione per le relative sanzioni.

La società aveva impugnato entrambi i provvedimenti. Mentre il contenzioso era pendente, l’Amministrazione Finanziaria, forte di una sentenza di primo grado favorevole, aveva avviato una procedura di riscossione coattiva, pignorando e ottenendo dal terzo debitore (una banca) il pagamento dell’intera somma dovuta per i tributi e gli interessi, per un importo di oltre 444.000 euro.

Successivamente, la società, avendo di fatto saldato integralmente il debito tributario, presentava domanda per la definizione agevolata sanzioni prevista dalla Legge 197/2022, sostenendo che, estinto il debito principale, le sanzioni collegate dovessero essere abbuonate come previsto dalla norma. L’Agenzia delle Dogane, tuttavia, respingeva le istanze, basandosi sull’esplicita esclusione dalla definizione agevolata per le controversie relative alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (come i dazi) e all’IVA riscossa all’importazione.

La questione della definizione agevolata sanzioni e le risorse UE

Il cuore del problema risiede nell’interpretazione dei commi 191 e 193 della Legge 197/2022. Il comma 193 esclude dalla sanatoria le liti sui tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE. La ratio di questa norma è chiara: garantire che le finanze dell’Unione non siano pregiudicate da definizioni agevolate nazionali, assicurando l’integrale riscossione di quanto dovuto.

D’altro canto, il comma 191 stabilisce che, per le controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate a un tributo, la definizione è possibile. In particolare, se il rapporto relativo al tributo è già stato definito (anche con modalità diverse dalla sanatoria), le sanzioni collegate si estinguono senza dover versare alcun importo.

La difesa della società si basava proprio su questo punto: una volta avvenuto il pagamento integrale dei dazi e dell’IVA, la controversia non riguardava più il tributo (ormai saldato), ma si era trasformata in una lite relativa esclusivamente alle sanzioni.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto pienamente la tesi del contribuente, ritenendo illegittimi i dinieghi opposti dall’Agenzia. Il ragionamento dei giudici si sviluppa su alcuni passaggi logici fondamentali.

In primo luogo, la Corte sottolinea che lo scopo della norma di esclusione (comma 193) è proteggere l’integrità delle risorse finanziarie dell’Unione Europea. Questo interesse, tuttavia, è pienamente soddisfatto nel momento in cui il tributo (dazi e IVA) e gli accessori (interessi) vengono pagati per intero. Non ha alcuna rilevanza, a tal fine, che il pagamento sia avvenuto spontaneamente o a seguito di una procedura esecutiva forzata. Per il creditore, l’esito è identico: la somma è stata materialmente percepita.

Una volta soddisfatta la pretesa tributaria, la lite perde il suo carattere “misto” (tributi e sanzioni) e la controversia residua riguarda unicamente le sanzioni. A questo punto, non si applica più la norma di esclusione, ma la disciplina specifica per la definizione agevolata sanzioni (comma 191).

Citando propri precedenti conformi, la Corte ribadisce che il pagamento integrale del tributo “determinerà il passaggio della controversia da ‘controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione’, a ‘controversia relativa esclusivamente alla sanzione collegata al tributo'”. Questo passaggio logico consente l’applicazione della norma che prevede l’estinzione delle sanzioni senza ulteriori esborsi, proprio perché il debito principale è stato definito. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio per cessata materia del contendere.

Le conclusioni

La decisione rappresenta un importante punto fermo per i contribuenti. Si afferma che il divieto di definizione agevolata per i tributi UE è finalizzato a garantirne la riscossione integrale, ma non a mantenere in vita le sanzioni accessorie una volta che tale obiettivo sia stato raggiunto. La Corte privilegia una lettura sostanziale e teleologica della norma, guardando allo scopo per cui è stata scritta. Il pagamento completo del debito tributario, anche se coattivo, trasforma la natura della lite e apre la strada all’estinzione gratuita delle sanzioni collegate, in linea con i principi generali della normativa sulla definizione agevolata.

È possibile accedere alla definizione agevolata per le sanzioni relative a dazi doganali, anche se questi tributi sono esclusi dalla normativa?
Sì, è possibile. La Cassazione ha chiarito che l’esclusione vale solo per la definizione del tributo in sé. Se il tributo (dazi, IVA e interessi) è stato integralmente pagato, anche in modo coattivo, la controversia si trasforma e riguarda solo le sanzioni, le quali possono essere definite e si estinguono senza ulteriori pagamenti.

Il pagamento coattivo del tributo (ad esempio, tramite pignoramento) è valido ai fini della definizione agevolata delle sanzioni?
Sì. Secondo la Corte, per il creditore (l’Erario) non fa alcuna differenza se il pagamento sia spontaneo o coattivo. L’interesse tutelato è la riscossione integrale delle somme dovute a titolo di tributo, e una volta che questo avviene, si aprono le porte alla definizione delle sanzioni collegate.

Cosa succede se il tributo è stato pagato e il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata per le sanzioni?
Il giudizio pendente, sia per i tributi che per le sanzioni, viene dichiarato estinto. Il pagamento integrale del tributo soddisfa la pretesa fiscale principale, mentre la domanda di definizione, ai sensi della Legge n. 197/2022, comporta l’estinzione automatica delle sanzioni collegate, chiudendo così l’intera materia del contendere.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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