Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18916 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8161/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO DI CAPUA, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché, sul ricorso avvero il diniego di condono, promosso da
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5205/2020, depositata il 03/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME avvocato, era oggetto di controllo per gli anni di imposta dal 2011 al 2016 da parte dell’Agenzia delle entrate.
Nello specifico venivano svolte indagini bancarie anche sui conti correnti bancari intestati alla moglie del professionista accertato.
Ne scaturiva l’omessa tassazione di compensi fatturati e certificati ma non dichiarati, nonché di accreditamenti non giustificati rilevati all’esito delle indagini finanziarie sui conti correnti intestati al professionista e cointestati al professionista e alla coniuge, nonché l’indebita deduzione di costi.
L’istanza di accertamento con adesione non aveva esito fruttuoso donde il contribuente adiva il giudice di prossimità trovando parziale accoglimento delle proprie ragioni, in particolare in ordine alla duplicazione della ripresa tassazione sui compensi non dichiarati.
Veniva proposto appello principale da parte dell’Ufficio e incidentale da parte del contribuente che venivano entrambi rigettati con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a tre mezzi cassatori, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
La domanda di definizione agevolata veniva respinta, donde il diniego è impugnato dal contribuente in unico grado in questa sede.
CONSIDERATO
In via preliminare di rito dev’essere esaminato il ricorso avverso il diniego di condono, poiché il suo eventuale accoglimento assorbe in sé ogni questione, comportando l’estinzione del giudizio principale.
Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 197, della l. n 198/2022 (analogo all’art. 6, comma nono, d.l. n. 119/2018 e dell’art. 17 d.lgs. n. 472/1997), nella sostanza criticando l’indeducibilità d al calcolo per la definizione agevolata delle somme corrisposte -in costanza di controversia- relative alla definizione agevolata delle sanzioni.
La questione è già stata vagliata da questa Corte e merita dare continuità all’orientamento sancito anche da Cass. T. n. 2378/2023.
La prefata disposizione normativa recita: ‘Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.’
A differenza di altre precedenti disposizioni clemenziali o condonistiche, la novella del 2022 (come quella del 2018) consente di calcolare ai fini della definizione agevolata, tutte le somme comunque versate nel corso del giudizio. In quanto lex specialis e posteriore, essa deroga all’altra disposizione premiale, il citato d.lgs. n. 472/1997, che consente di definire le sanzioni con un abbuono dei due terzi, rinunciando alla loro ripetizione, concentrando il contenzioso solo sulle imposte. In altri termini, le due disposizioni premiali non sono incompatibili, poiché una contiene l’altra, nel senso che la definizione delle sanzioni di cui alla d.lgs. n. 472/1997 ha collegamento con la definizione di cui alla l. n. 197/2022 (al pari
del d.l. n. 119/2018). Accedendo ai benefici della prima, le somme relative escono dal contenzioso, divenendo definitivamente irripetibili, ma restano sempre somme corrisposte in ragione ed in costanza della controversia che si vuole definire con la procedura di cui alla più volte citata l. n. 197/2022 (e del d.l. n. 119/2018). Deve infatti essere valorizzata l’espressione testuale del legislatore che ha voluto fossero scomputabili le somme ‘a qualsiasi titolo’ versate in costanza di giudizio e che trovano fondamento sul contenzioso in essere che si vuol definire.
All’argomento letterale si affianca, irrobustendolo, l’argomento logico sistematico. Ed infatti, nell’ottica premiale, il contribuente che avesse pagato -pur in misura ridotta- le sanzioni non potrebbe tenerne conto nel calcolo del dovuto e subirebbe trattamento peggiore di chi non ha pagato nulla, poiché entrambi sarebbero tenuti a pagare la stessa somma. La conseguenza palesemente iniqua induce ad escludere l’opzione ermeneutica, dovendosi scegliere la soluzione interpretativa che sia conforme ai canon i costituzionali, nel caso di specie quelli dell’art. 53 e 97 della Carta, specificazioni puntuali del generale principio di eguaglianza formale e sostanzialedi cui all’art. 3.
Pertanto, il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata dev’essere quindi accolto e, per l’effetto, deve dichiararsi estinto il giudizio rgn. 8161/2021 attinente all’atto impositivo. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di condono e dichiara estinto il giudizio principale iscritto al rgn. 8161/2021. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Rilevato che dagli atti il giudizio risulta esente, non si applica l’art. 13, comma primo quater , del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 02/07/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME