Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1623 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1623 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22072/2015 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 905/2015 depositata il 17/02/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
l’Association Columbus ha proposto ricorso, sorretto da tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 905/28/15 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha respinto l’appello dalla stessa proposto confermando la legittimità dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2010 con cui l’Agenzia delle Entrate ha proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi della stessa Associazione, relativa al periodo d’imposta chiuso al 31
dicembre 2007, determinando un reddito imponibile ai fini IRES di euro 1.258.053,00, con conseguente maggiore imposta dovuta di euro 20.430,00 ed un valore della produzione ai fini IRAP di euro 34.629.001,00, con conseguente maggiore imposta dovuta di euro 359.927,00; con conseguente irrogazione di sanzioni, in base al cumulo materiale, per euro 380.357,00 oltre interessi maturati e maturandi.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e la società contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che in data 23/12/2024 il Fallimento della Association Columbus, in persona dei curatori fallimentari Dott. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME ha depositato un atto, rubricato ‘ Comunicazione di intervenuta definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione – art. 1, commi 231, ss., Legge n. 197/2022 ‘ , chiedendo la sospensione del presente giudizio ex art. 1, comma 236, Legge n. 197/22, nelle more del versamento delle ulteriori somme dovute in relazione alla definizione agevolata dei carichi di ruolo connessi all’atto impositivo oggetto di giudizio , e dando atto che:
il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha presentato separate dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, comma 235, L. n. 197/22, manifestando la volontà di avvalersi di detta definizione con riguardo – tra gli altri – ai carichi di ruolo relativi alle somme richieste con l’avviso di accertamento TK3030205279 oggetto del presente giudizio;
ii) che in particolare con dichiarazione W-2023062808173481 del 28/06/2023 (all. sub 1 al l’istanza ) il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata in relazione ai carichi di ruolo di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTAper Euro 273.142,73) relativa all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio (in pendenza del primo
grado di giudizio) di metà delle imposte e interessi richiesti con il suddetto avviso di accertamento (v. estratto di ruolo, pag. 7, Id. Part. 1152626, all. sub 2);
iii) i n relazione a tale dichiarazione l’Agente della Riscossione ha inviato la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 241, L. n. 197/22 (all. sub 3) in essa indicando le somme dovute per la definizione in oggetto, dell’importo delle singole rate e del giorno e del mese di scadenza di ciascuna di tali rate;
iii) inoltre, con ulteriore dichiarazione di adesione W2023062808168820 del 28/06/2023 (all. sub 4) il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha richiesto di avvalersi della definizione agevolata – tra gli altri -in relazione ai carichi di ruolo di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa alla riscossione all’esito del giudizio di appello della restante metà delle imposte e degli interessi richiesti con l’accertamento nonché dell’intero importo della sanzione (v. estratto di ruolo, pag. 2, Id. Part. 1824731, all. sub 5);
iv) i n relazione a tale dichiarazione di adesione l’Agente della Riscossione ha inviato la comunicazione delle somme dovute per la definizione, dell’importo delle singole rate e del giorno e del mese di scadenza di ciascuna rata (qui sub 6);
v) con riferimento a entrambe le richieste di definizione agevolata il RAGIONE_SOCIALE ha optato per il versamento in diciotto rate, delle quali quelle scadute alla data del deposito dell’istanza (e dunque le rate dalla n. 1 alla n. 6) sono state tutte tempestivamente versate nei termini di legge (v. ricevute di pagamento delle rate da 1 a 6 relative alla dichiarazione di adesione WNUMERO_DOCUMENTO avente a oggetto la cartella di pagamento NUMERO_CARTAall. 7 e ricevute di pagamento delle rate da 1 a 6 relative alla dichiarazione di adesione W-NUMERO_CARTA avente a oggetto la cartella di pagamento NUMERO_CARTA – all. 8).
Va rilevato che nella dichiarazione di adesione di cui all’art. 1, comma 235 cit. il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice e che la citata disposizione prevede che «L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
In mancanza di dichiarazione di rinuncia al ricorso, ed in conformità al chiaro dato normativo, non può pertanto dichiararsi l’estinzione del processo, ma occorre disporre rinvio a nuovo ruolo per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 15/01/2025.