Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31531 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5342/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 2304/2020 depositata il 20/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Roma Capitale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 13973/2018 di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU n. 44669, con il quale il comune aveva contestato il mancato pagamento dell’imposta per euro 194.853,48 per una serie di im mobili, relativamente all’anno 2013.
Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi ed ha contestualmente depositato documenti relativi alla dedotta nullità della sentenza impugnata ex art. 372 c.p.c.
La parte intimata non ha depositato controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cpc, chiedendo la sospensione o, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo.
La causa è stata fissata per la trattazione alla odierna udienza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha formulato istanza affinché dato atto che per i carichi IMU 2013, iscritti a ruolo con avviso di accertamento n. 44669, rettificato, di cui alla successiva cartella n. NUMERO_CARTA ha chiesto e ottenuto definizione ex art. 1 commi 231-252 L. n. 197/2022, con piano di rateizzo che andrà a scadere il 30.11.2027 -venisse disposta, ai sensi del comma 236 art. 1 della stessa legge n. 197/2022, la sospensione o, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento.
Con successiva memoria ex art. 380 bis ha poi dedotto testualmente: ‘In subordine, ove l’Ill.ma Corte adita ritenesse di non accogliere l’istanza di sospensione che precede, preso atto della
pendenza della procedura di definizione agevolata ex art. 1 c. 231-252 L. n. 197/2022 per il carico IMU 2013 oggetto del ricorso per cassazione, con dilazione fino al 30.11.2027 in corso di regolare pagamento, la società ricorrente insiste in ogni caso aff inché l’Ill.ma Corte adita voglia rinviare la decisione del procedimento iscritto al RG n. 5342/2021 a nuovo ruolo a data successiva al 30.11.2027, dettando sin d’ora ogni opportuno provvedimento anche ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. e per l’acquisizione della prova dell’intervenuto integrale pagamento del dovuto, riservata solo all’esito la relativa pronuncia di estinzione, con spese compensate (si vedano in tal senso Cass. 26.6.2024 n. 17622 e Cass. 23.5.2024 n. 14430)’.
Rilevato, dunque, che è pendente procedura di definizione agevolata ex art. 1 c. 231-252 L. n. 197/2022 per il carico IMU 2013 oggetto del ricorso per cassazione, sicchè va disposto il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 13/11/2024.