Definizione Agevolata: Quando la Cassazione Sospende il Giudizio
L’adesione a una definizione agevolata durante un contenzioso tributario può portare all’estinzione del processo. Tuttavia, una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione chiarisce che tale esito non è automatico. Il provvedimento sottolinea l’importanza della verifica e del dialogo con l’Amministrazione finanziaria prima di poter dichiarare concluso il giudizio, anche quando il contribuente ha già iniziato a pagare.
I Fatti del Caso
Una società a responsabilità limitata operante nel settore delle spedizioni ha impugnato una comunicazione di irregolarità relativa all’IVA per l’anno d’imposta 2017. La società sosteneva che l’imposta contestata fosse inerente a un ramo d’azienda precedentemente ceduto.
Il ricorso è stato respinto sia in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Ritenendo errata la decisione di secondo grado, la società ha presentato ricorso per cassazione.
L’adesione alla Definizione Agevolata e l’istanza in Cassazione
Durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte Suprema, la società ricorrente ha approfittato di una normativa speciale, la legge n. 197 del 2022, per aderire a una definizione agevolata della lite. Dopo aver effettuato il pagamento delle prime rate previste, ha depositato una memoria chiedendo alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Nonostante l’istanza, l’Agenzia delle Entrate, costituitasi come controricorrente, non ha presentato alcuna deduzione o conferma in merito all’avvenuta adesione della società alla sanatoria fiscale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Rinvio a Nuovo Ruolo
La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, non ha accolto immediatamente la richiesta di estinzione. Anzi, proprio a causa del silenzio dell’Agenzia delle Entrate sulla questione, ha ritenuto necessario sospendere la decisione.
I giudici hanno quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, onerando l’Amministrazione finanziaria di fornire i chiarimenti necessari. In pratica, il processo è stato messo in pausa in attesa che l’Agenzia delle Entrate verifichi e comunichi ufficialmente alla Corte lo stato della procedura di definizione agevolata avviata dalla società.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Corte risiede in un principio di prudenza e di corretta amministrazione della giustizia. Prima di poter dichiarare estinto un processo, il giudice deve avere la certezza che i presupposti di legge siano stati pienamente soddisfatti. In questo caso, il presupposto è il perfezionamento della definizione agevolata. La sola dichiarazione del contribuente, seppur corredata da prove di pagamento, non è stata ritenuta sufficiente in assenza di un riscontro da parte dell’ente creditore, ovvero l’Agenzia delle Entrate. Il silenzio di quest’ultima ha creato un vuoto informativo che la Corte ha deciso di colmare, promuovendo un'”interlocuzione” formale per acquisire tutti gli elementi necessari a una decisione consapevole. Questa scelta garantisce che la chiusura del contenzioso avvenga solo dopo un’attenta verifica della regolarità e del buon esito della procedura di sanatoria.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’adesione a una sanatoria fiscale non comporta l’immediata e automatica estinzione del contenzioso pendente. È fondamentale che vi sia una comunicazione chiara e una conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria. La decisione evidenzia come il ruolo della Corte non sia meramente notarile, ma richieda una verifica attiva dei fatti processuali. Per i contribuenti e i loro difensori, ciò significa che non basta presentare l’istanza di estinzione, ma è cruciale sollecitare l’Agenzia delle Entrate affinché comunichi tempestivamente alla Corte l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata, al fine di accelerare la conclusione definitiva della lite.
Cosa succede se un contribuente aderisce a una definizione agevolata mentre la sua causa è in Cassazione?
Il contribuente può chiedere che il giudizio venga dichiarato estinto. Tuttavia, la Corte di Cassazione, come dimostra questo caso, potrebbe non accogliere immediatamente la richiesta se mancano conferme da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Perché la Corte ha rinviato la causa invece di dichiararla estinta come richiesto dal ricorrente?
La Corte ha rinviato la causa perché l’Agenzia delle Entrate non si è espressa sull’avvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata. Per decidere, la Corte ha bisogno di verificare ufficialmente che la procedura di sanatoria sia andata a buon fine.
Qual è lo scopo pratico del “rinvio a nuovo ruolo” deciso dalla Corte?
Lo scopo è sospendere il processo per dare tempo all’Amministrazione finanziaria di fornire alla Corte tutti i chiarimenti necessari sulla procedura di definizione agevolata intrapresa dal contribuente. Ciò assicura che la decisione finale sia basata su informazioni complete e verificate.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32991 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32991 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6238/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA SEZ.ST. SALERNO n. 3864/02/20 depositata il 23/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3864/02/20 del 23/07/2020 la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di
seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1818/09/19 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la comunicazione di irregolarità riguardante l’IVA relativa all’anno d’imposta 2017.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la comunicazione di irregolarità riguardava la presentazione del Modello IVA ed imposte che il contribuente riteneva inerenti ad un ramo di azienda ceduto.
Avverso la sentenza della CTR RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. dell’11/06/2024, il ricorrente chiedeva l’estinzione del giudizio, avendo provveduto alla definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022, con il pagamento delle prime rate.
Poiché AE nulla ha dedotto sul punto, appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire l’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onerando l’Amministrazione finanziaria di fornire i chiarimenti richiesti. Così deciso in Roma, il 27/09/2024.