Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11009 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11009 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9980/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dalla AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del procedimento: EMAIL ), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, tutti con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale) (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del procedimento: EMAIL ), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con
ICI IMU ACCERTAMENTO TRUST SOGGETTIVITÀ PASSIVA
studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 5 novembre 2021, n. 4009/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, nella cessata qualità di trustee del trust denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 5 novembre 2021, n. 4009/05/2021, la quale, in controversia su impugnazione di quattro avvisi di accertamento nn. T3/NUMERO_DOCUMENTO, T3/RE-4308, T3/RE-2586 e T3/RE-867 per omesso versamento del l’I MU relativa agli anni dal 2014 al 2017 ( quest’ultimo, per la sola frazione dall’1 gennaio 2017 al 28 marzo 2017, in coincidenza con le dimissioni dalla carica di trustee ) con riguardo alla proprietà di un ‘abitazione sita in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO, che era stata conferita nel predetto trust , ha rigettato -all’esito della relativa riunione gli appelli proposti dal medesimo nei confronti del Comune di RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 5 marzo 2020, nn. 687/15/2020, 688/15/2020, 689/15/2020 e 690/15/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
Il giudice di appello ha confermato le decisioni di primo grado -che avevano rigettato i ricorsi originari del
contribuente – sul rilievo che il trustee fosse soggetto passivo dell’IMU in qualità di proprietario dell’immobile.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
In limine , si rileva che, con istanza depositata il 13 novembre 2024, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendosi avvalso della definizione agevolata prevista da ll’ art. 1, commi 186 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti relative ai tributi comunali con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2023, n. 14, in base all’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il versamento integrale dell’importo dovuto second o il piano di rateizzazione.
Tuttavia, non essendo state rinvenute nel fascicolo telematico le domande di definizione agevolata per ciascuno degli anni di riferimento (nonostante la relativa menzione nell’indice degli allegati), il collegio non è in grado di verificare l’esatto adempimento delle condizioni richieste per il perfezionamento della definizione agevolata a favore del contribuente.
Pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, invitando le parti a documentare entro un congruo termine l’esito finale della definizione agevolata per ciascuno degli anni di riferimento.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando le parti a documentare l’esito finale della definizione agevolata , per ciascuno degli anni di riferimento, entro il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre