Definizione Agevolata Controversie: La Cassazione Sospende il Giudizio
L’istituto della definizione agevolata delle controversie rappresenta un’importante opportunità per cittadini e imprese per chiudere i contenziosi con il Fisco. Tuttavia, la sua applicazione richiede il rispetto di precisi passaggi procedurali. Con una recente ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha chiarito che, prima di decidere sul merito, è indispensabile garantire un dialogo tra le parti riguardo l’istanza di definizione. Vediamo nel dettaglio il caso e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti di Causa: Dalle Accise al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da un avviso di pagamento notificato a una società di prodotti petroliferi per il presunto tardivo versamento delle accise relative al mese di aprile 2015. La società ha impugnato l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), ottenendo l’annullamento dell’avviso.
L’Agenzia Fiscale, non soddisfatta della decisione, ha proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Quest’ultima ha ribaltato la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello dell’Agenzia e respingendo quello incidentale della società. In particolare, la CTR ha ritenuto l’appello dell’Agenzia ammissibile e ha respinto le doglianze della società relative a vizi procedurali, come la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Contro la sentenza della CTR, la società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
L’Istanza di Definizione Agevolata in Cassazione
Durante il giudizio di legittimità, la società ricorrente ha presentato un’istanza per avvalersi della definizione agevolata delle controversie, ai sensi della normativa vigente (L. 197/2022). Questa legge prevede la possibilità di definire le pendenze relative alle sole sanzioni senza il pagamento di alcun importo. A fronte di tale istanza, tuttavia, l’Agenzia Fiscale (controricorrente) non ha depositato alcuna memoria o preso una posizione ufficiale.
Le Motivazioni dell’Ordinanza Interlocutoria
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere, si è trovata di fronte a una questione pregiudiziale: la richiesta di definizione agevolata presentata dalla società e il silenzio dell’Amministrazione finanziaria. Invece di procedere con l’esame dei motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto opportuno fermarsi e affrontare prima questa istanza.
Il Collegio ha osservato che la mancata presa di posizione da parte dell’Agenzia Fiscale impediva di fatto di procedere. Per questo motivo, ha emesso un’ordinanza interlocutoria, con la quale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. Lo scopo di tale rinvio è chiaro: “consentire la necessaria interlocuzione”. La Corte ha invitato formalmente l’Agenzia a presentare le proprie deduzioni in merito all’istanza della controparte. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del giusto processo: prima di prendere qualsiasi decisione, anche su questioni che potrebbero definire l’intero giudizio come la richiesta di una sanatoria, è essenziale che tutte le parti abbiano avuto la possibilità di esprimere la propria posizione.
Conclusioni: L’Importanza del Dialogo Procedurale
L’ordinanza in esame, pur non decidendo il merito della controversia, offre un’importante lezione sul piano procedurale. Essa ribadisce che l’accesso agli strumenti di definizione agevolata delle controversie non è un atto unilaterale, ma un percorso che richiede il coinvolgimento e il dialogo tra contribuente e Amministrazione Finanziaria. La Corte di Cassazione, con il suo rinvio, garantisce che questo dialogo avvenga, tutelando il principio del contraddittorio e assicurando che la decisione finale sia presa solo dopo che ogni parte abbia avuto modo di far valere le proprie ragioni, anche in relazione alle procedure di definizione agevolata.
Cosa accade se una parte chiede la definizione agevolata di una controversia in Cassazione e l’altra parte non risponde?
La Corte di Cassazione, come nel caso di specie, può decidere di rinviare la causa a nuovo ruolo, emettendo un’ordinanza interlocutoria. Questo rinvio ha lo scopo di sollecitare la parte che non ha risposto (in questo caso, l’Amministrazione finanziaria) a prendere posizione sulla richiesta, garantendo così la necessaria interlocuzione tra le parti.
Perché la Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria invece di una sentenza definitiva?
Ha emesso un’ordinanza interlocutoria perché la questione della definizione agevolata è pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito del ricorso. Prima di esaminare i motivi del ricorso, la Corte deve risolvere la richiesta di definizione, che potrebbe estinguere il giudizio. Per farlo, è necessario che entrambe le parti si esprimano in merito.
Qual è il principio affermato dalla Corte con questa decisione?
Il principio è che il processo deve garantire il corretto contraddittorio tra le parti su tutte le questioni, incluse quelle procedurali come l’istanza di definizione agevolata. La Corte ha ritenuto opportuno non decidere senza prima consentire all’Amministrazione finanziaria di esprimersi sulla richiesta della società ricorrente, al fine di assicurare una “necessaria interlocuzione”.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31909 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 34642/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 3724/14/18 depositata il 17/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3724/04/18 del 17/04/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e rigettava l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 1047/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di pagamento concernente l’indennità di mora per il mancato tempestivo versamento RAGIONE_SOCIALE accise relative al mese di aprile 2015.
1.1. La CTR accoglieva l’appello di ADM e respingeva l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) l’appello proposto da ADM era ammissibile in ragione del tempestivo deposito dell’atto di appello , comprensivo della cartolina a.r. attestante l’intervenuta notificazione a mezzo posta ; b) posta la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale richiesto dalla legge per i tributi armonizzati, i motivi che la parte avrebbe potuto addurre non avrebbero comportato l’accoglimento del ricorso; c) l’avviso di accertamento era stato correttamente notificato a mezzo raccomandata a.r. e, peraltro, tempestivamente impugnato; d) la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità dell’avviso.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di definizione della presente controversia, richiamando l’art. 1, comma 191, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 ,
che prevede per le sanzioni, la definizione senza pagamento di alcun corrispettivo.
RAGIONE_SOCIALE non ha preso posizione in ordine all’istanza depositata da parte ricorrente, sicché appare opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la necessaria interlocuzione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente a dedurre con riferimento a quanto indicato in premessa. Così deciso in Roma, il 26/06/2024.