Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24503 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME AVV_NOTAIO
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 27682-2015, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e COGNOME (EMAIL), presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 412 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2004. La contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 17 8/5/14, rigettò il ricorso;
osservato che la RAGIONE_SOCIALE, propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 412, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza;
constatato che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi e che si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
considerato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. del 20/06/2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, ‘ ai fini della futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ‘, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alle cartelle nn. 032 2011 000 284062 e 032 2015 000 4526571;
premesso che con ordinanza del 04/07/2023, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di interloquire al riguardo;
ritenuto che la causa debba essere rinviata a nuovo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti finora eseguiti avuto riguardo alla definizione agevolata anzidetta;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti allo stato eseguiti, avuto riguardo alla definizione agevolata avviata con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 032 2011 000 284062 e 032 2015 000 4526571. Così deciso in Roma, il 25/06/2024.