Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33354 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21446/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rapp.t a e difesa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 246/2016 depositata il 16/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’atto di recupero n. NUMERO_DOCUMENTO per indebiti rimborsi o compensazioni di crediti IVA.
La CTP di Vicenza ha accolto il ricorso e l’appello erariale è stato respinto dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
Nelle more, in data 29.7.2024, la società ha depositato memoria, affermando che le parti avevano « raggiunto un accordo in ordine alla controversia in corso» pendente innanzi a questa Corte e che aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del D. L. n. 119/2018, provvedendo anche all’esecuzione dei versamenti sottesi la presentazione di tale domanda, e ha chiesto quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Deve rinviarsi a nuovo ruolo per deduzioni della ricorrente in merito.
p.q.m.
dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo termine di giorni novanta dalla comunicazione per deduzioni della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.