Definizione Agevolata: Quando l’Accordo non Chiude Subito il Processo
Nel complesso mondo del contenzioso tributario, la definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese che desiderano chiudere le liti pendenti con il Fisco. Tuttavia, un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda che la semplice presentazione della domanda di sanatoria non comporta l’immediata estinzione del giudizio. Con un’ordinanza interlocutoria, i Giudici hanno chiarito la necessità di rispettare il contraddittorio, anche in questa fase.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un atto di recupero notificato a una società di persone per indebite compensazioni di crediti IVA. La società ha impugnato l’atto e ha ottenuto ragione sia in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello, davanti alla Commissione Tributaria Regionale.
Non soddisfatta dell’esito, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, portando la controversia dinanzi alla Suprema Corte. La società si è difesa presentando un controricorso, preparandosi a un ulteriore grado di giudizio.
La Svolta: La Richiesta di Definizione Agevolata
A giudizio pendente, la società contribuente ha depositato una memoria informando la Corte che le parti avevano raggiunto un accordo. Nello specifico, la società aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018. A sostegno della sua richiesta, aveva allegato la documentazione comprovante la presentazione della domanda e l’avvenuto pagamento degli importi dovuti. Di conseguenza, ha chiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Decisione della Corte e le Motivazioni
Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, la Corte di Cassazione non ha immediatamente archiviato il caso. Con un’ordinanza interlocutoria, ha invece disposto un rinvio a nuovo ruolo.
Le motivazioni di questa decisione risiedono nel rispetto di un principio fondamentale del nostro ordinamento: il principio del contraddittorio. Sebbene la società avesse manifestato la volontà di chiudere la lite e avesse intrapreso i passi formali per farlo, la Corte ha ritenuto indispensabile sentire anche la posizione dell’altra parte, ovvero l’Agenzia delle Entrate. L’estinzione del giudizio non può essere un atto unilaterale basato sulla sola iniziativa del contribuente, ma richiede che anche l’amministrazione finanziaria abbia la possibilità di esprimersi in merito. Per questo motivo, la Corte ha concesso all’Agenzia un termine di novanta giorni per presentare le proprie deduzioni sulla richiesta di estinzione.
Conclusioni
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: l’adesione a una definizione agevolata è il primo passo per chiudere una lite fiscale, ma il percorso processuale richiede ulteriori formalità. La cessazione della materia del contendere non è automatica. È necessario che il giudice, dopo aver garantito il contraddittorio tra le parti, verifichi la correttezza della procedura di definizione e solo allora potrà dichiarare formalmente estinto il giudizio. L’ordinanza sottolinea come la tutela dei diritti procedurali di tutte le parti coinvolte prevalga sulla semplice richiesta di una di esse, garantendo così l’equità e la correttezza del processo fino alla sua conclusione.
Se un contribuente aderisce a una definizione agevolata mentre la causa è in Cassazione, il processo si chiude automaticamente?
No, il processo non si chiude automaticamente. La Corte deve prima garantire alla controparte, in questo caso l’Agenzia delle Entrate, la possibilità di presentare le proprie osservazioni sulla richiesta di estinzione.
Quale è stata la decisione specifica della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, concedendo un termine di 90 giorni all’Agenzia delle Entrate per depositare le sue deduzioni in merito alla richiesta di estinzione del giudizio avanzata dalla società.
Su quale base normativa si fondava la richiesta di definizione agevolata della società?
La società ha richiesto la definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 119/2018.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33354 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33354 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21446/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
SONDA COGNOME RAGIONE_SOCIALE , in persona di NOME COGNOME e COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rapp.t a e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 246/2016 depositata il 16/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La NOME NOME di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’atto di recupero n. T65CRDN0011/2013 per indebiti rimborsi o compensazioni di crediti IVA.
La CTP di Vicenza ha accolto il ricorso e l’appello erariale è stato respinto dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
Nelle more, in data 29.7.2024, la società ha depositato memoria, affermando che le parti avevano « raggiunto un accordo in ordine alla controversia in corso» pendente innanzi a questa Corte e che aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del D. L. n. 119/2018, provvedendo anche all’esecuzione dei versamenti sottesi la presentazione di tale domanda, e ha chiesto quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Deve rinviarsi a nuovo ruolo per deduzioni della ricorrente in merito.
p.q.m.
dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo termine di giorni novanta dalla comunicazione per deduzioni della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.