Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3893 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3893 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14185-2017 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE MARE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato – avverso la sentenza n. 7493/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/11/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia n. 17006/2014 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso cartella esattoriale relative ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2010, in favore del Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare;
avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria;
il Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare resiste con controricorso, l’agente della riscossione è rimasto intimato .
CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente va evidenziato che, a seguito di ordinanza interlocutoria depositata in data 23/5/2023, il ricorrente, con memoria depositata in data 11/10/2024, ha dedotto e documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei «carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022» (c.d. rottamazione quater), ai sensi dell’art. 1, comma 231 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, e i aver ottenuto dall’agente della riscossione la rateizzazione massima del debito tributario, con conseguente richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa del definitivo perfezionamento della definizione agevolata;
1.2. con ordinanza interlocutoria n. 26467/2024 questa Corte ha, tuttavia, rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso per la
composizione dei confliggenti orientamenti nella Sezione Tributaria di questa Corte sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, che prevede quanto segue: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;
1.3. come già evidenziato nell’ordinanza interlocutoria citata, alle cui ampie motivazioni si rimanda ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., sulla questione si sono susseguiti indirizzi non sempre convergenti della Sezione Tributaria di questa Corte;
1.4. appare, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione del menzionato ricorso.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità