Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 835 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 835 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
Oggetto:
Tributi – Definizione
agevolata – Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28338/2014 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2429/21/14, depositata l’11 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2429/21/14 dell’11/04/2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 388/29/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rilevato che la società contribuente ha dedotto di avere provveduto alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, avendo ottenuto la rateizzazione dei pagamenti.
1.1. La ricorrente ha chiesto, pertanto, un rinvio completare i pagamenti, la cui ultima rata scade il 30 novembre 2023.
La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022.