Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20467 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1024/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-resistente –
Oggetto: tributi -definizione agevolata
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 980/25/15 depositata in data 28 maggio 2015
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 12 marzo 2024;
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso ;
udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato ; PREMESSO CHE
Il contribuente COGNOME NOME , all’esito di un giudizio che lo aveva visto soccombente, anche in punto spese processuali, per effetto della sentenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 25 maggio 2011, n. 11452), ha inteso avvalersi della definizione RAGIONE_SOCIALE liti pendenti ex art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 in relazione al suddetto contenzioso, per la quale definizione aveva presentato domanda in data 1° dicembre 2011, effettuando il relativo versamento a giudizio iniziato;
che l’RAGIONE_SOCIALE ha notificato sia diniego di condono, ritenendo che la controversia non rientrasse tra quelle definibili, sia due cartelle di pagamento in relazione ai debiti scaturenti dalla suddetta controversia (tributi e spese legali del giudizio di legittimità), atti separatamente impugnati dal contribuente, sul presupposto della condonabilità della pretesa dell’Ufficio , pendente alla data del 1° maggio 2011, come indicato dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella versione pro tempore ;
che la CTP di Siena ha rigettato il ricorso, ritenendo che la controversia non fosse agevolabile, avuto riguardo al fatto che era pendente giudizio di revocazione avverso la pronuncia di questa Corte, il quale giudizio non era ostativo alla definitività della decisione;
che la CTR della Toscana, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che la controversia non fosse definibile sul presupposto che alla data di entrata in vigore della norma agevolativa la controversia era già definita e, quindi, non fosse più pendente (ai fini del diniego della istanza di definizione agevolata), dovendosi fare riferimento al momento della decisione della causa in Camera di consiglio (12 dicembre 2010) e non a quello della pubblicazione della sentenza di legittimità;
che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi;
che l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione;
che la causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale della Sesta Sezione Civile del 15 dicembre 2016, è stata rimessa in pubblica udienza;
CONSIDERATO CHE
Il contribuente, con memoria depositata in data 14 dicembre 2023, ha dedotto di avere presentato domanda di definizione agevolata a termini dell’art. 1, comm i 231 e ss., l. n. 197/2022 con versamento rateale, chiedendo disporsi la sospensione del giudizio in attesa del versamento dell’importo complessivo ;
che è st ata depositata comunicazione dell’Agente della Riscossione relativa alle somme dovute;
che, a termini dell’art. 1, comma 236 l. n. 197/2022, l ‘estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
che, pertanto, deve procedersi al rinvio a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione del piano di rateazione come indicato in allegato alla memoria depositata;
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 12 marzo 2024