Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24183 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10193/2019 R.G. proposto da: INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 6406/16/18 depositata il 25/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 6406/16/18 del 25/09/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 12781/11/17 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di pagamento conseguente il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta sul consumo dei prodotti da inalazione di cui all’art. 62 quater , comma 1 bis , del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA).
1.1. La CTR respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) l’avviso di pagamento era stato correttamente emesso dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE); b) non sussistevano le condizioni di legge per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa l. 27 luglio 2000, n. 212; c) non vi era alcun a pregiudizialità necessaria con l’ordinanza del TAR che aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 quater citato con riferimento ai prodotti non contenenti nicotina (diversamente che nel caso di specie); d) la normativa doveva ritenersi compatibile con il diritto unionale, nonché costituzionalmente legittima; f) l’Amministrazione doganale aveva provato la correttezza RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota media.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e, successivamente, depositava istanza di sospensione e memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che, con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere essendo venuto meno il
proprio interesse alla decisione in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136.
2. RAGIONE_SOCIALE non ha preso posizione in ordine all’istanza depositata da parte ricorrente, sicché appare opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la necessaria interlocuzione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente a dedurre con riferimento a quanto indicato in premessa. Così deciso in Roma, il 26/06/2024.