Definizione Agevolata: Quando il Processo Tributario Va in Pausa
L’adesione a una definizione agevolata, come la nota “rottamazione”, può avere un impatto significativo sui processi tributari in corso. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la volontà del contribuente di sanare la propria posizione con il Fisco possa portare alla sospensione del giudizio, in attesa del completamento del piano di pagamento. Analizziamo come questa scelta strategica influenzi le dinamiche processuali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da alcuni avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, notificati a un contribuente. Quest’ultimo aveva impugnato con successo gli atti in primo grado. L’Agenzia delle Entrate, soccombente, aveva proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione favorevole al contribuente.
L’Amministrazione finanziaria ha quindi presentato ricorso per Cassazione. Durante questo giudizio, il contenzioso ha subito una prima battuta d’arresto: il contribuente aveva aderito alla “rottamazione-ter”, una forma di definizione agevolata. Di conseguenza, la Corte, con una precedente ordinanza del 2022, aveva rinviato la causa per consentire il perfezionamento del piano rateale.
L’Effetto della Nuova Definizione Agevolata sul Processo
Una volta trascorso il termine per il pagamento dell’ultima rata della “rottamazione-ter” (novembre 2023), il processo è stato nuovamente fissato per la trattazione. Tuttavia, in prossimità della nuova udienza, il contribuente ha comunicato di aver aderito a un’ulteriore e più recente sanatoria, la cosiddetta “rottamazione-quater”.
In questa nuova istanza, il contribuente ha specificato di aver incluso anche il debito residuo della precedente rottamazione, con un nuovo piano di pagamento rateale esteso fino al 30 novembre 2027. Sulla base di questa nuova adesione, ha richiesto un ulteriore rinvio del processo fino alla scadenza dell’ultima rata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del contribuente. La motivazione alla base del nuovo rinvio è puramente procedurale e pragmatica. Poiché il contribuente ha documentato l’adesione a una nuova definizione agevolata con rateizzazione ancora in corso, il giudizio di merito sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate perde la sua attuale rilevanza.
Il perfezionamento della rottamazione, infatti, estinguerebbe la pretesa fiscale alla radice, rendendo la causa priva di oggetto. Di conseguenza, è logico e conforme ai principi di economia processuale attendere l’esito del piano di pagamento prima di decidere sulla legittimità degli avvisi di accertamento originari. La Corte ha quindi disposto un nuovo rinvio della causa “a nuovo ruolo”, ovvero a una data da destinarsi dopo il completamento del piano di rateizzazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: l’adesione a una definizione agevolata congela di fatto il contenzioso tributario pendente. Per il contribuente, ciò rappresenta un’opportunità non solo per sanare il debito a condizioni vantaggiose, ma anche per sospendere un giudizio dall’esito incerto. Per l’Amministrazione finanziaria, significa dover attendere anni prima di vedere una potenziale risoluzione del caso in sede giudiziaria. La decisione evidenzia come gli strumenti di pacificazione fiscale possano prevalere sulle dinamiche processuali, subordinando la decisione di merito all’effettivo e completo pagamento delle somme dovute secondo il piano agevolato.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Sulla base del provvedimento, il processo viene rinviato a una data successiva al termine previsto per il completamento del piano di pagamento. La decisione sul merito della causa è sospesa in attesa di verificare se il debito verrà estinto attraverso la procedura agevolata.
È possibile ottenere più di un rinvio per l’adesione a diverse sanatorie fiscali?
Sì, il caso in esame dimostra che è possibile. La Corte aveva già concesso un primo rinvio per l’adesione alla “rottamazione-ter” e ne ha concesso un secondo a seguito dell’adesione del contribuente alla successiva “rottamazione-quater”, che ha esteso ulteriormente i termini di pagamento.
Qual è lo scopo di un’ordinanza interlocutoria in questo contesto?
L’ordinanza interlocutoria non decide la controversia, ma gestisce lo svolgimento del processo. In questo caso, il suo scopo è prendere atto di una circostanza sopravvenuta (l’adesione alla rottamazione) e regolare di conseguenza i tempi del giudizio, rinviandolo per ragioni di economia processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11792 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.69/7/13 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 11 novembre 2013;
Tributi-
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, su due motivi, nei confronti di NOME COGNOME (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ne aveva rigettato l’appe llo avverso la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi proposti dal contribuente avverso avvisi di accertamento relativi a IRPEF e IVA degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007 e della conseguenziale cartella di pagamento;
questa Corte, con ordinanza n.16995/2022 all’esito dell’adunanza camerale del 19 maggio 2022, dando atto che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n.119 del 2018 (cd rottamazione ter ) e che era ancora in corso il pagamento RAGIONE_SOCIALE relative rate, rinviava la causa a nuovo ruolo per il perfezionamento della definizione;
trascorso il termine per il perfezionamento (ultima rata scadente il 30 novembre 2023) il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il controricorrente ha depositato istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata ‘rottamazione quater’ includendovi in essa l’ultima rata riferita alle somme di cui alla rottamazione ter avente scadenza 30.11.2023 e che il piano di riparto prevede 18 rate con scadenza ultima al 30.11.2027, ha chiesto il differimento della trattazione alla scadenza del pagamento dell’ultima rata.
CONSIDERATO CHE:
va disposto il rinvio a nuovo ruolo a seguito della documentata adesione di parte contribuente alla definizione agevolata cd.
rottamazione quater con rateizzazione di quanto dovuto, con ultima scadenza 30 novembre 2027.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.