Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12078 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2018/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale PEC
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, rappresentate e difese ex lege
Oggetto: tributi -definizione agevolata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 2465/05/20, depositata in data 3 giugno 2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME ha impugnato un estratto di ruolo, impugnando una cartella di pagamento relativa a tributi del periodo di imposta 1999, notificata -come risulta dalla sentenza impugnata -in data 23 gennaio 2009, deducendo omessa notifica della cartella, con conseguente prescrizione della pretesa impositiva e decadenza dall’azione di riscossione ;
che la CTP di Salerno ha accolto il ricorso;
che la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio che la cartella di pagamento era stata oggetto di intimazione di pagamento notificata nel 2017, non oggetto di impugnazione da parte del contribuente, con conseguente interruzione della prescrizione;
che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso l’ente impositore e l’agente della riscossione e che il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente, con memoria depositata in data 29 gennaio 2024, ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui all ‘art. 1, comma 241, l. n. 197/2022, con riferimento a cartelle di pagamento tra le quali vi è anche quella emessa a seguito del ruolo in oggetto
(NUMERO_CARTA), definizione agevolata per la quale è stabilito piano di rateazione con scadenza 30 novembre 2027;
che il ricorrente ha documentato di avere provveduto al pagamento delle due rate scadute in epoca precedente il deposito dell’istanza;
che deve, pertanto, disporsi rinvio a nuovo ruolo in attesa della completa esecuzione della definizione agevolata;
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024