Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1246 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF 2014
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14394/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante protempore , con sede in Roma, INDIRIZZO elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa,
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 5565/03/2021, depositata il 6 dicembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava alla RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento n. 097-2019-0136815037000 per l’importo complessivo di € 2.773,60 a titolo di IRPEF e altro in relazione all’anno di imposta 2015.
Ritenendo la contribuente che la suddetta cartella di pagamento non fosse stata correttamente notificata dall’Ufficio, la stessa la impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 7627/19/2020, depositata il 12 ottobre 2020, dichiarava il ricorso inammissibile, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Interposto gravame dalla società, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5565/03/2021, pronunciata il 2 dicembre 2021, e depositata in segreteria il 6 dicembre 2021, rigettava l’appello , con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso .
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio de ll’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
La società ricorrente ha inteso aderire alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla cartella di pagamento impugnata; per tale definizione il pagamento della prima rata è previsto per il 31 ottobre 2023, e quindi successivamente all’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del presente ricorso.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha accolto la richiesta di definizione agevolata, con pagamento rateale.
Va quindi accolta la richiesta di parte ricorrente di rinvio, al fine di permettere il pagamento della prima rata e, nel prosieguo, assolvere alle incombenze conseguenziali all’adesione alla definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023
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