Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3636 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
Oggetto: revocazione -giudicato esterno
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4524/2016 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, MERCADANTE MICHELA, rappresentati e difesi, dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME in INDIRIZZO c/o RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.7321/28/2015 depositata il 21 luglio 2015, non notificata; nonché sul ricorso iscritto al n. 12615/2017 proposto da COGNOME NOME, MERCADANTE MICHELA, rappresentati e difesi, dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.9945/50/2016 depositata l’1 1 novembre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.7321/28/2015, veniva accolto l’appello proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali ex soci della società RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.21448/21/2014 in relazione a tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2007.
In particolare, con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione in capo alla società maggiori ricavi, determinati con metodo analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per effetto dell ‘accertamento , venivano liquidate a carico della società maggiori imposte a titolo di Iva e di Irap per l’anno di imposta 2007. Conseguentemente, per effetto degli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e TF3010403254/2012 il maggior reddito societario veniva imputato ai fini Irpef in ragione RAGIONE_SOCIALE quote di partecipazione ai due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del medesimo d.P.R. 600/73.
Venivano proposti tre ricorsi introduttivi da parte dei contribuenti, uno per ciascun avviso impugnato, ma nelle more della fissazione dell’udienza la società di persone veniva posta in liquidazione e, quindi, veniva cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese estinguendosi. I soci COGNOME e COGNOME, con comparsa del 1° luglio 2014 davano atto avanti al giudice di prime cure di tale fatto, costituendosi in luogo della società estinta.
Il giudice di primo grado emetteva tre separate sentenze di rigetto dei ricorsi introduttivi recanti il n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO in corrispondenza del ricorso del COGNOME alla base del presente giudizio, il n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO in riferimento al ricorso della RAGIONE_SOCIALE, ed il n. 21637 NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO quanto al ricorso della società. Le tre sentenze erano sorrette dalla medesima motivazione di tenore sfavorevole ai contribuenti.
Con un unico atto di appello NOME COGNOME e NOME COGNOME, « in proprio e quali ex soci con partecipazione, rispettivamente, per il 70 e per il 30 per cento, e successori della RAGIONE_SOCIALE, estinta » impugnavano la sentenza n. 21448/21/2014 chiedendo l’annullamento di tutti e tre gli avvisi di accertamento, sia quello a carico di NOME COGNOME (n. TF3010403233/2012) che
quelli a carico della società estinta (n. P_IVA/P_IVA) e di NOME COGNOME (n. P_IVA/P_IVA).
5.1. L’RAGIONE_SOCIALE eccepiva la parziale inammissibilità dell’appello, ritenendolo utilmente proposto unicamente da parte di COGNOME NOME ed esclusivamente avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti relativo ai redditi prodotti in forma associata da cui era scaturita la sentenza n. 21448/21/2014.
5.2. Secondo l’ Amministrazione era da ritenersi inammissibile l’appello proposto dal COGNOME avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per il quale era stata emessa una distinta sentenza di primo grado, nonché quello proposto da parte di NOME COGNOME, in quanto non legittimata a impugnare un provvedimento emesso nei confronti di altro soggetto – COGNOME NOME -, non essendo stata parte processuale nel primo giudizio deciso con la sentenza n. 21448/21/2014.
La CTR con la sentenza n. 7321/28/15 riteneva il litisconsorzio integro affermando: « Preliminarmente va rilevato che, pur se il giudizio di primo grado è stato proposto dal solo COGNOME NOME, relativamente alla dichiarazione da questi prodotta per l’anno 2007, quale titolare del reddito da partecipazione, nel corso RAGIONE_SOCIALE stesso si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, nonché quest’ultima e il COGNOME quali successori universali della società caduta nelle more in liquidazione ». Inoltre, la sentenza qui impugnata dava atto che il giudice di primo grado aveva statuito come « l’avvenuta estinzione della società RAGIONE_SOCIALE e la costituzione dei soci nel giudizio del COGNOME determina la successione nel processo », e concludeva nel senso del rispetto del contraddittorio, stante l’intervenuta costituzione di entrambe le persone fisiche, anche quali ex soci della estinta società e successori della stessa.
6.1. Nel merito, la CTR riteneva fondata la questione sollevata dagli appellanti di violazione dell’art.10 comma 4 bis della l. n.146/98, non essendo applicabile alla fattispecie la novella di cui all’art.2 del d.l. n.138/2011, con la conseguenza che era sufficiente la congruità
della dichiarazione fiscale alle risultanze degli studi di settore al fine di evitare l’accertamento analitico induttivo il quale, per siffatta ragione, veniva considerato illegittimo.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, iscritto all’RGN 4524/2016, affidato a tre motivi, cui replicano i controricorrenti con controricorso. In data 15 gennaio 2024 l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di differimento della trattazione della controversia per consentire le necessarie verifiche sul procedimento di definizione agevolata intrapresa dai contribuenti.
Contro la medesima sentenza della CTR, n.7321/28/2015 depositata il 21 luglio 2015, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva avanti alla CTR anche ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5) cod. proc. civ. che il giudice d’appello accoglieva con sentenza n.9945/50/2016, depositata l’11 novembre 2016.
Con tale decisione la CTR condivideva la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE e riteneva decisiva l’esistenza di un precedente giudicato nei confronti della società, maturato in data 17.3.2015. Il riferimento era alla sentenza della CTP n. 21637/21/14 depositata in data 16.9.2014 relativa ai maggiori ricavi accertati in capo alla società, premessa logica della successiva distribuzione pro quota in capo ai soci del maggiore reddito ai fini IRPEF.
Avverso la sentenza n.9945/50/2016 del giudice d’appello i contribuenti propongono ricorso, iscritto all’RGN NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, affidato a tre motivi. L ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. In data 5.1.2024 i contribuenti hanno depositato memoria rendendo nota la costituzione di nuovo difensore, allegando la definizione agevolata della lite ex lege n.197/2022 e chiedendo l’estinzione del processo.
Ritenuto che:
Preliminarmente, dev’essere disposta la riunione del ricorso R n. RG 12615/2017, più giovane, al ricorso n. RG 4524/2016, più risalente, per connessione logica tra i due processi nel quale l’uno verte sulla cassazione della decisione di appello e l’altro sulla cassazione della sentenza che ha revocato la sentenza di appello.
Ciò premesso, in accoglimento della richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE depositata in data 15 gennaio 2024 dev’essere disposto il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALE controversie riunite per consentire le necessarie verifiche sul procedimento di definizione agevolata intrapresa dai contribuenti
P.Q.M.
La Corte:
riunisce al ricorso n. RG 4524/2016 il ricorso n. RG 12615/2017; rinvia i ricorsi riuniti a nuovo ruolo.
Così deciso il 17.1.2024